Cassazione Penale, Sentenza n. 47767/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto della Corte di appello che ha disposto il sequestro di prevenzione sui beni ritenuti nella disponibilità diretta o indiretta di Miano Antonio. Le doglianze sono: per Miano Antonio la declaratoria di tardività della memoria difensiva depositata il 25/11/2022 (mancato rispetto del termine dei 5 giorni); per numerosi terzi (intestatari formali dei beni) la mancata considerazione delle deduzioni svolte in udienza, la tardiva o mancata notifica dell'avviso d'udienza (anche con profili di violazione della convenzione Italia-Svizzera e dell'accordo di assistenza giudiziaria), e la presunta violazione di norme procedurali circa la citazione dei terzi e il diritto di difesa; alcuni terzi contestano altresì il fumus commissi delicti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Miano Antonio (per tardività della memoria rispetto al termine dei cinque giorni previsto dall'art. 127, comma 2 c.p.p.) e ha respinto tutti gli altri ricorsi dei terzi interessati. Per Miano Antonio è stata disposta la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. I terzi sono stati condannati al pagamento delle spese processuali. La Corte ha chiarito che le deduzioni dei terzi relative alla titolarità e alla disponibilità dei beni dovranno essere esaminate nella specifica udienza prevista dall'art. 23 d.lgs. 159/2011, che deve essere fissata dopo l'esecuzione del sequestro e davanti al giudice che ha disposto il sequestro (qui la Corte di appello di Roma). Eventuali vizi di notifica dovranno essere sanati con la citazione per quella sede o con l'eventuale incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, lett. b)
Definisce la nozione di "soggetto socialmente pericoloso" applicata a Miano Antonio quale presupposto per le misure di prevenzione patrimoniali
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 23, commi 2-3-4
i terzi proprietari o titolari di diritti sui beni sequestrati sono chiamati dal Tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la fissazione dell'udienza in camera di consiglio; in quella udienza possono svolgere deduzioni e chiedere acquisizione di elementi utili
La Corte ha ritenuto che la protezione processuale dei terzi (deduzioni sulla titolarità e uso dei beni) si attiva con la fissazione dell'udienza ex art. 23 dopo l'esecuzione del sequestro; le deduzioni svolte in altra sede non sostituiscono quella specifica fase procedurale
codice di procedura penale, art. 127, comma 2
Nel procedimento di prevenzione le memorie e produzioni difensive devono rispettare il termine speciale di deposito (cinque giorni liberi prima dell'udienza) previsto per l'ammissibilità delle produzioni; la Cassazione ha confermato l'inammissibilità per tardività
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 (rinvio)
È richiamata per il collegamento normativo che rende applicabile il regime dei termini previsto dal codice di procedura penale al procedimento di prevenzione
codice di procedura penale, art. 666 e seguenti
La Corte segnala che i terzi che non partecipassero alla specifica udienza prevista dall'art. 23 d.lgs. 159/2011 possono tutelarsi promuovendo un incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666 e ss. c.p.p.
disposizioni transitorie/att. cod. proc. pen., art. 104-bis, comma 1-bis
Norma citata dai ricorrenti relativamente agli obblighi di citazione dei terzi; la Corte non ha ritenuto tuttavia idonea la doglianza a mutare l'esito, ritenendo la questione da trattare nella prevista udienza ex art. 23
accordo/Convenzione di assistenza giudiziaria Italia-Svizzera (art. 12/accordo citato)
I ricorrenti con notifica all'estero hanno invocato violazioni della convenzione; la Corte ha ritenuto che eventuali vizi di notifica dovranno essere valutati nella successiva udienza per i terzi o con gli strumenti di impugnazione/incidenti, non ostando all'ordine di sequestro
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione patrimoniale le memorie e le produzioni difensive devono essere depositate rispettando il termine speciale di cinque giorni liberi prima dell'udienza (art. 127 c.p.p.), pena l'inammissibilità della produzione.
- La tutela processuale dei terzi proprietari o titolari di diritti sui beni sequestrati si realizza nella specifica udienza prevista dall'art. 23 d.lgs. 159/2011 fissata dopo l'esecuzione del sequestro; le deduzioni svolte in altre udienze non sostituiscono quella fase.
- Eventuali vizi o carenze della notifica dell'avviso d'udienza a terzi (anche in caso di notifiche all'estero) devono essere valutati e, se necessario, sanati nella seduta prevista dall'art. 23 o attraverso l'incidente di esecuzione (art. 666 e ss. c.p.p.), non impedendo di per sé l'adozione del provvedimento cautelare quando sussistono i presupposti.
- L'udienza a tutela dei terzi dovrebbe essere fissata dinanzi al giudice che ha disposto il sequestro, poiché è nella migliore condizione per valutare le deduzioni sui rapporti di titolarità e disponibilità dei beni.
- Errori formali o refusi nella citazione delle norme da parte del giudice (es. richiamo a un articolo errato) non incidono necessariamente sulla validità del provvedimento se risulta chiaro il quadro normativo e rimangono disponibili i rimedi processuali per i terzi.
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