Cassazione Penale, Sentenza n. 4619/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere contestando la qualificazione del fatto come estorsione (art. 629 c.p.), la carenza di gravità indiziaria e l'erronea valutazione delle esigenze cautelari (artt. 273, 274, 275 c.p.p.). In sintesi: 1) contestano che Fiore Chiera avesse un proposito estorsivo e che la richiesta fosse finalizzata all'illegittimo arricchimento anziché al recupero del bene; 2) contestano che Giuseppe Chiera e Giuseppe Squillace abbiano apportato un contributo causalmente efficiente alla condotta estorsiva; 3) denunciano l'eccesso della misura cautelare senza valutare alternative meno afflittive e senza adeguata motivazione sulla reiterazione del reato e sui collegamenti con il contesto criminoso.
La decisione
La Corte ha accolto i ricorsi ritenendo fondata l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Ha riqualificato la condotta di Fiore Chiera come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) e, per i coindagati, ha ravvisato al massimo un concorso in tale fattispecie ai sensi dell'art. 110 c.p. Avendo l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni natura tale da escludere l'applicazione della misura cautelare contestata, la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale del 11/04/2023 sia l'ordinanza del GIP del 06/03/2023, dichiarando la cessazione della misura cautelare e ordinando alla cancelleria gli adempimenti consequenziali.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen. (estorsione)
Richiesto per l'ipotesi originaria dall'accusa; la Corte ha ritenuto che mancasse l'elemento soggettivo e l'effetto di costrizione necessario per l'integrazione dell'estorsione, giustificando la riqualificazione.
art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia)
Applicata dalla Corte quale fattispecie corretta: il comportamento è stato ricondotto alla tutela privata di una pretesa ritenuta dall'agente ragionevolmente collegata a un interesse diretto (recupero del mezzo) e non a una cosciente volontà di ingiusto profitto. In tale fattispecie la misura cautelare contestata non è consentita.
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Usato per valutare la posizione dei correi: il terzo che apporta solo un contributo alla pretesa del principale può concorrere nell'art. 393; se il terzo agisce anche per un profitto proprio, può integrare il concorso nell'estorsione.
artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen. (misure cautelari)
Richiamati dalle difese per vizio di motivazione e violazione del principio del minor sacrificio. La Corte ha osservato che, data la riqualificazione nel reato di cui all'art. 393, le esigenze cautelari concrete e la possibilità di misure meno afflittive dovevano essere rivalutate e che, comunque, la misura non poteva permanere.
art. 416‑bis, comma 1 cod. pen. (aggravante mafiosa)
La circostanza aggravante era stata esclusa in sede di merito; ciò ha inciso sulla valutazione delle esigenze cautelari e sull'applicabilità della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p.
Sezioni Unite, sentenza Filardo (Sez. n. 29541 del 16/07/2020)
Giurisprudenza nomofilattica richiamata per i criteri di distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la differenziazione si basa principalmente sull'elemento psicologico dell'agente (consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa vs ragionevole convinzione di diritto).
Massime di principio
- La differenza tra estorsione (art. 629 c.p.) ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) si decide soprattutto sul piano soggettivo: bisogna accertare se l'agente era consapevole dell'ingiustizia della pretesa o invece agiva nella convinzione, anche errata ma ragionevole, di tutelare un proprio diritto.
- La posizione formale (es. dipendente vs proprietario) non è decisiva: rileva la gestione di fatto e la concreta disponibilità dell'interesse al recupero del bene per valutare la legittimità della pretesa.
- Il ruolo dei terzi va valutato secondo il loro 'contributo causalmente efficiente': se si limitano a sostenere la pretesa altrui senza perseguire un vantaggio proprio, possono concorrere nell'art. 393; la ricerca di un profitto personale può invece giustificare l'accusa di estorsione in concorso.
- Per l'applicazione di misure cautelari è necessario motivare in modo specifico la sussistenza delle esigenze di custodia e l'irrilevanza di misure meno afflittive, rispettando il principio del minor sacrificio necessario.
- Le intercettazioni e i dialoghi captati devono essere valutati alla luce di riscontri probatori: resoconti non corroborati possono non essere sufficienti a provare l'elemento soggettivo dell'estorsione.
- La riqualificazione in reato non custodiale comporta la cessazione delle misure cautelari e rende necessario riesaminare la posizione degli indagati alla luce della nuova qualificazione.
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