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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47874/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Bari che, riformando l'assoluzione del Tribunale di Bari, lo ha dichiarato colpevole del reato di ricettazione. Le censure riguardano: 1) vizio di motivazione per la limitata rinnovazione istruttoria in appello (è stato ascoltato un solo teste di P.G., altre deposizioni non richiamate) e per l'insufficienza e incertezza delle dichiarazioni rese dal teste; 2) contestazione sulla ricostruzione dei fatti, in particolare sulla collocazione dei tubi (il ricorrente sostiene che fossero all'esterno della recinzione e che quindi egli poteva non accorgersene, mentre la Corte di appello li ha ritenuti accatastati nella parte posteriore interna del cortile recintato); 3) vizio di motivazione nel rigetto dell'attenuante della particolare tenuità (art. 648 c.p., quarto comma), stante il modesto valore del materiale secondo il teste (circa 500 euro).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e rafforzata la motivazione della Corte di appello che ha corretto il travisamento operato dal primo giudice: dai fatti istruttori risultava che oltre 37 tubi zincati, lunghi e pesanti, erano accatastati nella parte posteriore interna del cortile recintato e chiuso da un cancello dell'abitazione del ricorrente, immobile isolato. Tale rinvenimento, unito all'assenza di giustificazioni fornite dal De Santis, giustificava la ritenuta consapevolezza della provenienza furtiva o comunque l'accettazione del rischio e dunque la condanna per ricettazione. La Corte ha inoltre condiviso il diniego dell'attenuante prevista dall'art. 648 c.p. (quarto comma) avendo il materiale un valore economico apprezzabile e considerato i precedenti penali dell'imputato, ai sensi dei criteri di cui all'art. 133 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    La Corte ha applicato l'interpretazione secondo cui l'attenuante prevista nell'ultimo comma dell'art. 648 c.p. (ipotesi attenuata di ricettazione) non è configurabile se il valore della cosa è apprezzabile e comunque vanno valutati anche gli elementi personali del reo; pertanto il mero valore apparente non basta se emergono gravi indizi e precedenti che denotano capacità a delinquere

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come fonte dei criteri di ponderazione della pena e degli elementi da considerare ai fini dell'applicazione di circostanze attenuanti o speciali (tra cui i precedenti penali), la Corte ha ritenuto che i precedenti dell'imputato e la gravità complessiva orientino verso il diniego dell'attenuante

  • Giurisprudenza (Cass. Pen., Sez. 2, Sent. n. 3188/2009)

    Secondo il principio richiamato dalla sentenza, nella valutazione della configurabilità dell'ipotesi attenuata in tema di ricettazione non rileva solo il valore della cosa ma anche gli elementi soggettivi e i criteri previsti dall'art. 133 c.p.; la Corte di legittimità conferma quindi l'approccio complessivo per la valutazione dell'attenuante

Massime di principio

  • La presenza di un numero rilevante di beni ingombranti e di considerevole dimensione all'interno dell'area recintata di un'abitazione rappresenta un grave indizio di consapevolezza della provenienza illecita se non fornita plausibile giustificazione
  • La Corte d'appello può rinnovare l'istruttoria in modo limitato, ma la rinnovazione è valida se la motivazione complessiva considera correttamente gli elementi probatori; censure generiche sulla limited rinnovazione senza specificare l'incidenza sulla decisione sono spesso inammissibili in Cassazione
  • Per l'applicabilità dell'attenuante prevista dall'art. 648 c.p. non è decisivo soltanto il modesto valore materiale della refurtiva: devono essere valutati anche gli elementi soggettivi e i criteri di cui all'art. 133 c.p., compresi precedenti penali e capacità a delinquere
  • L'affermazione che un terzo abbia occultato la refurtiva nella proprietà dell'imputato richiede elementi probatori concreti e non può essere accettata come mera ipotesi se contraddetta dall'assetto dei fatti (es. localizzazione recintata e isolata, ingombro e pesantezza degli oggetti)
  • In Cassazione le doglianze di motivazione devono essere specifiche: valutazioni difensive generiche sulla incredibilità dei testi o sulla insufficienza probatoria sono spesso radicalmente contrastate se la motivazione di merito risulta coerente e completa

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