Cassazione Penale, Sentenza n. 21427/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Storino impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva confermato nella condanna per truffa, deducendo in cassazione tre motivi: 1) violazione dell'art. 99 c.p. per aver applicato la recidiva reiterata e specifica senza che una precedente sentenza avesse dichiarato la recidiva; 2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 62-bis, 99 e 133 c.p. in relazione all'art. 125, comma 3, c.p.p., per aver valorizzato i precedenti penali in modo da aumentare la pena di un terzo rispetto al minimo edittale, negare le attenuanti generiche e applicare l'aumento per recidiva, rendendo la pena eccessiva rispetto alla offensività della condotta; 3) violazione dell'art. 62 n.4 c.p. e vizi motivazionali nonché violazione degli artt. 75, 538 e 539 c.p.p. e dell'art. 185 c.p., per aver negato la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e aver comunque confermato la condanna al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali nonostante, secondo il ricorrente, l'assenza di pregiudizio economico per la parte offesa (che aveva poi rivenduto l'autovettura con plusvalore). Il fatto sottostante riguardava la modifica del contachilometri dell'autovettura di Storino, indotta in errore il dipendente Barbato Pierluigi della concessionaria e ottenuta una valutazione maggiorata del mezzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha acquisito e ritenuto valide la remissione della querela presentata da Automobili Coero Borga s.r.l. (verbale del 22/02/2023 tramite procuratore speciale) e la successiva accettazione della remissione da parte di Storino (verbale del 02/03/2023). Considerato che il reato di truffa è procedibile a querela di parte (art. 640, comma 3 c.p.), il reato è stato dichiarato estinto per remissione della querela. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata senza rinvio e vengono eliminate le statuizioni civili collegate al reato estinto. Le spese processuali sono poste a carico dell'imputato querelato, Vito Storino.
Norme richiamate
art. 640, comma 3, Codice penale
Il reato di truffa è procedibile a querela della persona offesa; la remissione valida della querela estingue il reato anche se la remissione interviene in corso di giudizio di cassazione
art. 129, comma 2, Codice di procedura penale
La Corte ha rilevato che, non emergendo motivi per pronunciare un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, il rimedio corretto era dichiarare l'estinzione del reato per remissione della querela
Norma richiamata dal ricorrente relativa alla recidiva; la Corte non ha affrontato il merito della questione per effetto dell'estinzione del reato
art. 62-bis, art. 133, art. 62 n.4, Codice penale
Norme richiamate nelle doglianze del ricorrente in tema di valutazione della personalità, applicazione delle circostanze attenuanti e determinazione della pena; la Corte di cassazione non è entrata nel merito per effetto dell'estinzione
artt. 75, 538, 539, art. 125 comma 3, Codice di procedura penale
Norme processuali citate dal ricorrente in relazione a motivazione delle statuizioni civili e impugnazioni; la loro verifica è divenuta superflua dopo la remissione della querela
giurisprudenza citata
Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021 (Vitucci); Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014 (Gustinetti)
La remissione della querela intervenuta in corso di cassazione estingue il reato e travolge le statuizioni civili collegate ai reati estinti
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela di parte e la parte offesa remette validamente la querela (con accettazione ove necessaria), il reato si estingue anche se la remissione avviene in corso di giudizio di cassazione.
- L'estinzione del reato per remissione della querela travolge le statuizioni civili collegate: le condanne al risarcimento e altre statuizioni civili vengono eliminate insieme alla sentenza penale impugnata.
- Quando interviene l'estinzione del reato, la Corte di cassazione non è tenuta ad esaminare i motivi di merito relativi a recidiva, quantificazione della pena o valutazione delle attenuanti, perché la questione diventa priva di oggetto.
- Perché la remissione abbia efficacia estintiva è necessaria una validità formale e sostanziale della dichiarazione di remissione; è consigliabile verbalizzare la remissione e l'eventuale accettazione in maniera chiara e documentata.
- Le spese processuali possono essere poste a carico dell'imputato nonostante l'estinzione del reato per remissione, salvo diversa pattuizione o disposizione del giudice
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