Cassazione Penale, Sentenza n. 35994/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’indagato, sottoposto a custodia cautelare nell’ambito di un procedimento per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aveva appellato l’ordinanza applicativa della misura; il Tribunale di Catania, con ordinanza del 20 maggio 2026, aveva rigettato l’appello. Il ricorso per cassazione deduceva, in primo luogo, violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari: secondo la difesa, la valutazione si basava soltanto sulla gravità astratta di fatti risalenti al 2021, senza indicare circostanze nuove o recenti idonee a dimostrare l’attualità del pericolo. In secondo luogo, deduceva l’errata applicazione dell’art. 275 c.p.p., sostenendo che la custodia fosse sproporzionata e troppo gravosa rispetto alle modalità della condotta e che non fossero stati adeguatamente considerati gli elementi favorevoli della vita familiare e della stabile domiciliazione. La Corte non ha esaminato tali censure nel merito: ha rilevato che il ricorso era stato trasmesso tramite PEC anziché depositato attraverso il portale degli atti telematici.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, senza esaminare i motivi relativi alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura. Ha ritenuto che, in base alla disciplina applicabile, il ricorso dovesse essere depositato esclusivamente con modalità telematiche e che il deposito tramite PEC non fosse consentito; la Cancelleria del Tribunale aveva attestato tale modalità di trasmissione. La conoscenza dell’atto da parte del giudice competente non sana il mancato rispetto della forma prescritta, poiché le regole perseguono un interesse pubblicistico. In applicazione dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, determinata dal dispositivo, in favore della Cassa delle ammende; l’importo non è riportato nel testo fornito.
Norme richiamate
«salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato [...] nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato» - si precisa - «mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-bis».
L’impugnazione va presentata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, con le modalità telematiche previste dall’art. 111-bis c.p.p., salvo diversa disposizione di legge.
«il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto 2 ee\della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici».
Il deposito degli atti processuali cui si applica la disposizione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica, secondo le regole sulla sottoscrizione, trasmissione e ricezione degli atti informatici.
art. 87, commi 1, 3 e 5, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Il medesimo art. 87 cit. demanda inoltre alla normativa secondaria (regolamento del Ministro della giustizia) la formulazione delle regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, aggiungendo (al comma 3) che, sempre con decreto, «sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione» e che (comma 5) le disposizioni dell'art. 111-bis si applichino a partire «dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati».
La disciplina demanda al regolamento ministeriale la definizione delle regole tecniche e l’individuazione degli uffici e degli atti soggetti al deposito telematico, nonché dei casi e dei termini di transizione per le modalità non telematiche.
art. 3 d.m. 29 dicembre 2023, n. 217
Tra tali uffici contempla il tribunale ordinario (comma 1, lett. d).
Dal 10 gennaio 2025 il tribunale ordinario è incluso tra gli uffici per i quali, salvo le eccezioni regolamentari, il deposito degli atti da parte dei soggetti abilitati avviene esclusivamente con modalità telematiche.
Dunque, allo stato della normativa, la proposizione di un ricorso per cassazione avverso una sentenza di un tribunale ordinario è inequivocamente soggetta all'obbligo di deposito dell'impugnazione con modalità esclusivamente telematiche, salvo ipotesi di malfunzionamento dei servizi telematici, attestate e certificate nelle modalità previste dall'art. 175-bis cod. proc. pen.
Il deposito telematico è obbligatorio, salvo malfunzionamento dei servizi telematici attestato e certificato secondo le modalità previste dalla norma.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando la disciplina applicabile impone il deposito telematico dell’impugnazione, il suo invio tramite PEC anziché attraverso il canale telematico prescritto determina l’inammissibilità, salvo le eccezioni previste dalla legge.
- La circostanza che l’impugnazione sia comunque pervenuta a conoscenza del giudice competente non sana il mancato rispetto delle modalità legali di deposito, poiché tali formalità perseguono un interesse pubblicistico.
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