Cassazione Civile, Ordinanza n. 27999/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di rettifica e liquidazione notificato per maggior imposta di registro in relazione a un atto di donazione e vendita di un fabbricato e di un terreno, registrato il 24 luglio 2013. I contribuenti avevano contestato l’atto impositivo; i primi giudici lo avevano ritenuto motivato e, nel merito, conforme ai valori di mercato degli immobili. La sentenza d’appello della commissione tributaria regionale si era limitata a riportare i termini della controversia e i motivi di appello, senza svolgere alcun esame effettivo delle doglianze. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate ha dedotto la nullità della sentenza per carenza di motivazione, denunciando violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 36, secondo comma, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, rilevando che la sentenza impugnata era priva della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e presentava una mancanza assoluta di motivazione, sotto il profilo materiale e grafico. Per questo ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
impone la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la sua totale assenza determina nullità della sentenza
richiamato quale parametro della sufficienza motivazionale della decisione
art. 36, secondo comma, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale norma che impone il contenuto motivazionale della sentenza tributaria
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
costituisce il vizio dedotto in cassazione per nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 111 Cost.
evocato come fondamento costituzionale dell’obbligo di motivazione della decisione
Massime di principio
- La sentenza è nulla quando manca integralmente la motivazione, cioè quando non contiene la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
- Nel processo tributario non è sufficiente una mera riproduzione dei termini della controversia o dei motivi di appello: il giudice deve comunque esaminare e decidere le censure formulate dalle parti.
- La mancanza assoluta di motivazione, intesa come assenza materiale e grafica dell’apparato argomentativo, integra un vizio denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
- Quando la sentenza è cassata per difetto di motivazione, il giudice di rinvio deve provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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