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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27999/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di rettifica e liquidazione notificato per maggior imposta di registro in relazione a un atto di donazione e vendita di un fabbricato e di un terreno, registrato il 24 luglio 2013. I contribuenti avevano contestato l’atto impositivo; i primi giudici lo avevano ritenuto motivato e, nel merito, conforme ai valori di mercato degli immobili. La sentenza d’appello della commissione tributaria regionale si era limitata a riportare i termini della controversia e i motivi di appello, senza svolgere alcun esame effettivo delle doglianze. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate ha dedotto la nullità della sentenza per carenza di motivazione, denunciando violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 36, secondo comma, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, rilevando che la sentenza impugnata era priva della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e presentava una mancanza assoluta di motivazione, sotto il profilo materiale e grafico. Per questo ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese di lite.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sentenza è nulla quando manca integralmente la motivazione, cioè quando non contiene la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
  • Nel processo tributario non è sufficiente una mera riproduzione dei termini della controversia o dei motivi di appello: il giudice deve comunque esaminare e decidere le censure formulate dalle parti.
  • La mancanza assoluta di motivazione, intesa come assenza materiale e grafica dell’apparato argomentativo, integra un vizio denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
  • Quando la sentenza è cassata per difetto di motivazione, il giudice di rinvio deve provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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