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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22730/2021 del 11/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha respinto il primo e il secondo motivo di ricorso, ma ha accolto il terzo. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Napoli in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame della prova della qualità di eredi dei soggetti in favore dei quali era stata esercitata l'azione petitoria/rivendicativa e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (occupante)

La controversia

La lite concerneva un appartamento sito in Bacoli occupato da un soggetto che ne aveva la disponibilità abitativa da lungo tempo. La parte attrice in primo grado, agendo in qualità di procuratore generale di più soggetti asseriti proprietari, chiedeva il rilascio del bene e il risarcimento dei danni da occupazione senza titolo, deducendo una catena successoria e originario acquisto per donazione. Il convenuto si costituiva resistendo e proponeva domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione. Il Tribunale accoglieva solo la domanda di rilascio, respingendo il danno; la Corte d'appello rigettava l'appello del convenuto. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile il motivo di gravame con cui si censurava il rigetto dell'usucapione; 2) violazione degli artt. 184 e 345 c.p.c. e 480 c.c., per l'affermata inammissibilità dell'eccezione di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità, che secondo il ricorrente avrebbe potuto fondarsi sulla qualificazione dell'azione come rivendicazione; 3) violazione degli artt. 948 e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto provata la proprietà degli attori senza esigere la prova della loro qualità di eredi e dell'accettazione dell'eredità dei danti causa. La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e mancato confronto con la ratio decidendi, ha ritenuto infondato il secondo affermando che la qualificazione della domanda spetta al giudice e non alla parte, e ha accolto il terzo motivo perché, nella rivendicazione o anche nella petizione di eredità, chi agisce quale erede deve provare la propria qualità di erede e non è sufficiente la sola produzione della denuncia di successione o la sola accettazione tacita; occorre la dimostrazione del rapporto successorio e della qualità ereditaria. È stata quindi cassata la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo di appello deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in cassazione la doglianza è inammissibile se non consente il controllo della corretta declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale di denuncia della violazione di legge invocato per i primi due motivi.

  • art. 184 c.p.c.

    I termini per precisazione e modificazione di domande ed eccezioni, una volta spirati, non possono essere riaperti mediante una diversa qualificazione della domanda proposta dalla controparte.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non è consentita una nuova introduzione del thema decidendum mediante eccezioni non ritualmente proposte nel grado precedente.

  • art. 480 c.c.

    Richiamato in relazione all'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità.

  • art. 948 c.c.

    Nell'azione di rivendicazione l'attore deve provare la proprietà del bene secondo le regole dell'onere probatorio, tenendo conto delle specifiche contestazioni del convenuto.

  • art. 2697 c.c.

    Chi agisce in giudizio quale erede deve provare i fatti costitutivi della propria legittimazione, inclusa la qualità di erede.

  • art. 476 c.c.

    L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi da un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare, come l'esercizio di un'azione giudiziaria petitoria.

  • art. 460 c.c.

    Gli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari non equivalgono all'accettazione dell'eredità; l'azione giudiziaria che travalica tali atti può integrare accettazione tacita.

  • artt. 565 e ss. c.c.

    La delazione ereditaria richiede la prova del rapporto successorio idoneo a fondare la qualità di erede.

Massime di principio

  • In tema di appello, il motivo di gravame deve criticare la ratio decidendi posta a base della sentenza di primo grado; una censura che si limiti a riproporre una diversa lettura delle prove senza colpire il punto decisivo della decisione è inammissibile.
  • La qualificazione giuridica della domanda o dell'eccezione spetta al giudice e non alla parte avversaria: la diversa prospettazione della controparte non può riaprire i termini preclusi né mutare il thema decidendum oltre i limiti processuali consentiti.
  • Nell'azione di rivendicazione proposta in via derivativa da soggetti che agiscono come eredi, l'attore deve provare non solo il titolo del dante causa ma anche la propria qualità di erede; la sola denuncia di successione o la sola accettazione tacita non bastano se non sia dimostrato il rapporto successorio legittimante.
  • L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esercizio di azioni giudiziarie incompatibili con la mera conservazione del patrimonio ereditario, ma tale accettazione presuppone pur sempre che sia provata la chiamata e la qualità ereditaria del soggetto che agisce.
  • La petizione di eredità e la rivendicazione possono presentare lo stesso petitum, ma la prova della qualità di erede resta un fatto costitutivo indefettibile ogni volta che l'azione sia fondata sul subentro successorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietàSuccessione legittimaTestamento
RamiProcesso civileDiritti realiSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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