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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26766/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha riqualificato l'impugnazione proposta dalla persona offesa come reclamo ex art. 410-bis c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Terni per la prosecuzione del procedimento. Non vi è stata una decisione sul merito dell'archiviazione, ma solo sulla corretta qualificazione del mezzo di impugnazione.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (indagati)

La controversia

La persona offesa ha impugnato davanti alla Corte di cassazione l'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Terni aveva disposto l'archiviazione nel procedimento a carico di tre indagati per fatti ricondotti ai reati di falsità ideologica/materiale, sequestro di persona, violenza privata e minaccia. La Corte ha rilevato che, dopo la legge n. 103 del 2017, il rimedio esperibile dalla persona offesa contro l'ordinanza di archiviazione è il reclamo al tribunale ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p., non il ricorso per cassazione, salvo ipotesi di abnormità non dedotte. Il ricorso è stato quindi riqualificato d'ufficio come reclamo e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale competente per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 410-bis c.p.p.

    È individuato come unico rimedio impugnatorio esperibile dalla persona offesa avverso l'ordinanza di archiviazione, salvo casi di abnormità.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Consente al giudice adito di qualificare l'impugnazione secondo il mezzo corretto e di trasmettere gli atti al giudice competente, senza indagini sulla reale volontà della parte oltre la volontas impugnationis.

  • art. 618, comma 1-bis, c.p.p.

    È richiamato a sostegno dell'assestamento giurisprudenziale favorevole alla qualificazione dell'impugnazione secondo il mezzo corretto.

  • art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.

    È richiamato nel confronto tra tassatività dei casi di inammissibilità e tassatività dei mezzi di impugnazione.

  • artt. 476-479 c.p.

    Reati originariamente ascritti agli indagati, riferiti a falsità in atti o ideologica/materiale.

  • art. 605 c.p.

    Reato contestato agli indagati, riferito al sequestro di persona.

  • art. 610 c.p.

    Reato contestato agli indagati, riferito alla violenza privata.

  • art. 612 c.p.

    Reato contestato agli indagati, riferito alla minaccia.

Massime di principio

  • Quando la persona offesa impugna un'ordinanza di archiviazione con un mezzo non più consentito dall'ordinamento, il giudice deve verificare se il provvedimento sia impugnabile e se dall'atto emerga la volontas impugnationis, quindi riqualificare il gravame nel mezzo corretto e trasmettere gli atti al giudice competente.
  • L'errore nella scelta del mezzo di impugnazione non determina di regola l'inammissibilità del gravame, se l'atto manifesta la volontà di sottoporre il provvedimento a sindacato giurisdizionale; l'inammissibilità resta collegata ai casi di inimpugnabilità del provvedimento o ad altre ragioni tipiche previste dalla legge.
  • Nella qualificazione dell'impugnazione il giudice non deve svolgere un'indagine introspettiva sulla reale strategia difensiva o sull'eventuale scelta consapevole di un mezzo errato, poiché rileva la sola oggettiva impugnabilità e l'intento di impugnare.
  • La trasmissione degli atti al giudice competente può avvenire anche con atto non necessariamente giurisdizionale, essendo funzione della corretta investitura del giudice competente a valutare ammissibilità e fondatezza dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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