Cassazione Penale, Ordinanza n. 26766/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha riqualificato l'impugnazione proposta dalla persona offesa come reclamo ex art. 410-bis c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Terni per la prosecuzione del procedimento. Non vi è stata una decisione sul merito dell'archiviazione, ma solo sulla corretta qualificazione del mezzo di impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (indagati)
La controversia
La persona offesa ha impugnato davanti alla Corte di cassazione l'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Terni aveva disposto l'archiviazione nel procedimento a carico di tre indagati per fatti ricondotti ai reati di falsità ideologica/materiale, sequestro di persona, violenza privata e minaccia. La Corte ha rilevato che, dopo la legge n. 103 del 2017, il rimedio esperibile dalla persona offesa contro l'ordinanza di archiviazione è il reclamo al tribunale ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p., non il ricorso per cassazione, salvo ipotesi di abnormità non dedotte. Il ricorso è stato quindi riqualificato d'ufficio come reclamo e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale competente per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
È individuato come unico rimedio impugnatorio esperibile dalla persona offesa avverso l'ordinanza di archiviazione, salvo casi di abnormità.
Consente al giudice adito di qualificare l'impugnazione secondo il mezzo corretto e di trasmettere gli atti al giudice competente, senza indagini sulla reale volontà della parte oltre la volontas impugnationis.
È richiamato a sostegno dell'assestamento giurisprudenziale favorevole alla qualificazione dell'impugnazione secondo il mezzo corretto.
art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.
È richiamato nel confronto tra tassatività dei casi di inammissibilità e tassatività dei mezzi di impugnazione.
Reati originariamente ascritti agli indagati, riferiti a falsità in atti o ideologica/materiale.
Reato contestato agli indagati, riferito al sequestro di persona.
Reato contestato agli indagati, riferito alla violenza privata.
Reato contestato agli indagati, riferito alla minaccia.
Massime di principio
- Quando la persona offesa impugna un'ordinanza di archiviazione con un mezzo non più consentito dall'ordinamento, il giudice deve verificare se il provvedimento sia impugnabile e se dall'atto emerga la volontas impugnationis, quindi riqualificare il gravame nel mezzo corretto e trasmettere gli atti al giudice competente.
- L'errore nella scelta del mezzo di impugnazione non determina di regola l'inammissibilità del gravame, se l'atto manifesta la volontà di sottoporre il provvedimento a sindacato giurisdizionale; l'inammissibilità resta collegata ai casi di inimpugnabilità del provvedimento o ad altre ragioni tipiche previste dalla legge.
- Nella qualificazione dell'impugnazione il giudice non deve svolgere un'indagine introspettiva sulla reale strategia difensiva o sull'eventuale scelta consapevole di un mezzo errato, poiché rileva la sola oggettiva impugnabilità e l'intento di impugnare.
- La trasmissione degli atti al giudice competente può avvenire anche con atto non necessariamente giurisdizionale, essendo funzione della corretta investitura del giudice competente a valutare ammissibilità e fondatezza dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26705/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26706/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26707/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26708/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26717/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26718/2026 del 16/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →