Cassazione Civile, Ordinanza n. 29802/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento e un atto di contestazione relativi ad accise sull'energia elettrica. La società contribuente aveva impugnato gli atti davanti al giudice tributario e la CTR dell'Emilia Romagna aveva respinto l'appello dell'Ufficio, annullando gli atti, ritenendo che il termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso del credito d'imposta decorresse dalla data della dichiarazione annuale e che il saldo creditorio maturato di anno in anno costituisse un nuovo credito. L'Agenzia ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 26 del TUA, sostenendo che il rimborso del credito di imposta poteva essere esercitato soltanto entro il termine biennale e che la decadenza dovesse operare in senso più restrittivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha dato continuità al nuovo orientamento secondo cui, in tema di accise sull'energia elettrica, il credito d'imposta maturato con la dichiarazione annuale non è immediatamente reclamabile ma si trasferisce di anno in anno, come un saldo "revolving", e si consolida solo alla chiusura del rapporto tributario. Di conseguenza, il termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso decorre dalla presentazione dell'ultima dichiarazione. Poiché la CTR si è conformata a tale impostazione, il ricorso è stato rigettato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione della società intimata.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA)
termine biennale di decadenza
Il termine biennale per l'istanza di rimborso del credito di accisa decorre, in caso di credito sull'energia elettrica, dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale, cioè dalla chiusura del rapporto tributario.
Letta in combinato disposto con l'art. 14 TUA dall'Agenzia, ma la Corte esclude che da tale combinazione derivi una limitazione diversa da quella affermata dal nuovo orientamento giurisprudenziale.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale richiamata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- In tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio maturato con la dichiarazione annuale non va trattato come un credito autonomo e immediatamente esigibile, ma come un credito che si rinnova e si sposta in avanti di anno in anno fino alla chiusura del rapporto tributario.
- Per i crediti di accisa sull'energia elettrica, il dies a quo della decadenza per la domanda di rimborso coincide con la presentazione dell'ultima dichiarazione annuale, non con le singole annualità in cui si sono formati gli acconti o i saldi intermedi.
- Quando la giurisprudenza di legittimità consolida un revirement interpretativo su una norma tributaria, il giudice di merito che vi si conformi non incorre in violazione di legge per il solo fatto di discostarsi dal precedente orientamento maggioritario superato.
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