Cassazione Penale, Ordinanza n. 21325/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la decisione di primo grado, la quale l'aveva ritenuta non punibile per particolare tenuità del fatto in relazione ai reati di ricettazione e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di merito non avesse valutato l'inidoneità della merce contraffatta a trarre in inganno. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge per mancata dichiarazione della prescrizione del reato di cui all'art. 474 c.p., asseritamente maturata prima della decisione di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo era nuovo, perché la questione dell'inidoneità ingannatoria della merce contraffatta non risultava dedotta in appello e comunque implicava valutazioni di merito non proponibili per la prima volta in cassazione, ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p. Ha inoltre osservato che anche la censura sulla prescrizione del reato ex art. 474 c.p. era preclusa, poiché su tale reato nulla era stato devoluto con l'atto di appello, con conseguente irrevocabilità sul punto della sentenza di secondo grado. L'imputata è stata quindi condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indicata come uno dei reati per i quali la sentenza di merito aveva applicato la particolare tenuità del fatto.
Indicata come reato relativo all'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi; la doglianza sulla prescrizione è stata ritenuta inammissibile perché non devoluta in appello.
Richiamato per affermare la preclusione alla deduzione in cassazione di questioni nuove che implicano accertamenti di merito.
Richiamato insieme all'art. 606, comma 3, c.p.p. per escludere la proponibilità di questioni non dedotte nei gradi di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta questioni di merito non devolute con l'atto di appello, specialmente quando richiedano una nuova valutazione del compendio probatorio.
- La censura relativa alla mancata valutazione di un elemento fattuale del fatto-reato è inammissibile se introduce un tema nuovo rispetto ai motivi di appello.
- La deduzione della prescrizione di un reato è preclusa in cassazione quando sul punto non sia stata formulata alcuna censura in appello, con conseguente formazione del giudicato interno sulla statuizione non impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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