Cassazione Penale, Ordinanza n. 08662/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato, deducendo due censure: 1) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità penale, sostanzialmente chiedendo una rivalutazione del compendio probatorio; 2) contraddittorietà e carenza di motivazione sulla mancata esclusione dell'aggravante della minorata difesa ex art. 61 n. 5 c.p., lamentando che la Corte territoriale avesse errato nel confermare la circostanza aggravante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo mirava a ottenere una inammissibile rilettura del merito e una diversa valutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a riproporre doglianze già formulate in appello e già specificamente disattese con motivazione logica e congrua, senza confrontarsi con gli argomenti della sentenza impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 61 n. 5, 624 e 625 n. 2 c.p.
La sentenza di merito aveva qualificato il fatto come furto aggravato, con aggravante della minorata difesa; la Cassazione non entra nel merito della configurazione del reato, ma rileva che le censure non sono deducibili in sede di legittimità.
Viene richiamato per ribadire che, anche dopo la modifica del 2006, il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una rilettura autonoma degli elementi di fatto o una diversa valutazione del compendio probatorio.
È la circostanza aggravante della minorata difesa, la cui omessa esclusione è stata oggetto del secondo motivo di ricorso, ritenuto inammissibile perché meramente riproduttivo delle doglianze di appello.
Corte Cost. n. 186/2000
È richiamata per affermare la debenza della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rilettura del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito; il vizio di motivazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limiti a riproporre, in forma generica, le stesse doglianze già sollevate in appello e già respinte con motivazione congrua.
- La deduzione di vizi motivazionali deve misurarsi con l'iter logico-giuridico del provvedimento impugnato: in mancanza di un confronto critico con le ragioni poste a base della decisione, la censura è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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