Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33970/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione proposto dall'imputato articolato in tre motivi: 1) censura di nullità del decreto di conversione del ricorso del pubblico ministero in appello (violazione artt. 580 c.p.p. in relazione all'art. 179 c.p.p. e richiamo alla disciplina speciale delle impugnazioni prevista dal D.Lgs. n. 274/2000) e richiesta di preferire un orientamento restrittivo sulla convertibilità del ricorso in appello per evitare disparità di trattamento tra imputati; 2) censura di inammissibilità del ricorso per cassazione del pubblico ministero (art. 606 lett. e) c.p.p.), poi convertito in appello, per insussistenza del vizio di motivazione dedotto; 3) censura sulla sussistenza del reato di cui all'art. 612 c.p. e richiesta di rivalutazione del fatto alla luce dello stato emotivo e della concitazione dell'offeso.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo e secondo motivo la Corte rileva che le nullità, inammissibilità o inutilizzabilità verificatesi nei precedenti gradi non possono essere dedotte nel giudizio di rinvio, richiamando l'art. 627 comma 4 c.p.p. e la costante giurisprudenza di legittimità; pertanto le doglianze sulla conversione del ricorso e sull'inammissibilità dell'impugnazione del Pubblico Ministero sono precluse. Il terzo motivo è ritenuto improcedibile perché rivisitazione del merito (ricorso rivalutativo) e non questione di diritto. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione, in favore della parte civile Abbate Rosario Luigi, di euro 2.000 per spese di proseguita assistenza e difesa, oltre agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    Norma sostanziale contestata: la Corte non entra nel merito della valutazione probatoria sulla configurabilità del reato perché il motivo è stato ritenuto rivalutativo e quindi inammissibile in Cassazione.

  • art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro processuale: la Corte di Cassazione aveva in precedenza annullato una sentenza per mancata applicazione di tale disposizione, determinando il rinvio e il nuovo giudizio di merito.

  • art. 580 cod. proc. pen.

    Norma sulla conversione del ricorso in appello: la censura sulla nullità del decreto di conversione è stata ritenuta non rilevabile nel giudizio di rinvio in forza dell'art. 627 comma 4 c.p.p.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla nullità; la Corte non ha permesso la valutazione della presunta violazione in sede di rinvio per effetto della preclusione prevista dall'art. 627 c.p.p.

  • art. 36 D.Lgs. n. 274/2000

    Citato dalla difesa per sostenere che alla pubblica accusa compete solo il ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace; la Corte ha ritenuto comunque preclusa la contestazione della procedura di impugnazione nel giudizio di rinvio.

  • art. 38 D.Lgs. n. 274/2000

    Richiamato dalla difesa in ordine alla possibilità di appello della parte civile; nonostante il rilievo, la Corte ha ritenuto la questione non rilevabile nel giudizio di rinvio per effetto dell'art. 627 c.p.p.

  • art. 627 comma 4 cod. proc. pen.

    Principale norma applicata: stabilisce che nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte nullità, inammissibilità o inutilizzabilità verificatesi nei precedenti giudizi o indagini; la Corte la interpreta in senso ampio, escludendo la rilevazione di tali vizi in sede di rinvio e come nuovo motivo di cassazione.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Riferimento alla motivazione del ricorso per cassazione del PM; la Corte ha ritenuto che l'eccezione di inammissibilità sollevata riguardava una fase precedente e fosse dunque preclusa nel giudizio di rinvio.

  • art. 21 D.Lgs. n. 274/2000

    Citato dalla difesa nel confronto tra ipotesi di introduzione del giudizio (denuncia/querela vs. art. 21): la Corte non ha accolto la rilevanza di tale distinzione nel giudizio di rinvio, per effetto delle preclusioni di cui all'art. 627 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio successivo a una sentenza di annullamento della Corte di Cassazione (sentenza con rinvio) non possono essere dedotte né rilevate nullità, inammissibilità o inutilizzabilità verificatesi nei precedenti gradi di giudizio o nelle indagini (art. 627 comma 4 c.p.p.).
  • Un ricorso per cassazione che si risolve in una sollecitazione alla rivalutazione del merito o nella presentazione di nuovi elementi probatori è inammissibile: la Corte di Cassazione controlla questioni di diritto e non riesamina i fatti se sotto forma di nuovo esame probatorio.
  • Le contestazioni procedurali relative alla conversione del ricorso in appello o all'inammissibilità dell'impugnazione introduttiva possono essere efficacemente sollevate solo nei gradi nei quali non siano già precluse da precedente decisione di Cassazione; una volta intervenuta la sentenza di annullamento con rinvio, tali questioni sono generalmente precluse nel giudizio di rinvio.
  • Per le impugnazioni relative alle sentenze del giudice di pace è necessario considerare la disciplina speciale del D.Lgs. n. 274/2000, ma la sua efficacia pratica può essere limitata dalle regole di preclusione processuale quando intervengano decisioni di legittimità.
  • In caso di dubbi sulla compatibilità di questioni processuali sollevate in cassazione, è opportuno valutare preliminarmente se la questione attiene a vicende anteriori al rinvio e quindi sia coperta dalla preclusione di cui all'art. 627 c.p.p., prima di dedicarsi a un esame approfondito del merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.