Cassazione Penale, Sentenza n. 33970/2025 del 16/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione proposto dall'imputato articolato in tre motivi: 1) censura di nullità del decreto di conversione del ricorso del pubblico ministero in appello (violazione artt. 580 c.p.p. in relazione all'art. 179 c.p.p. e richiamo alla disciplina speciale delle impugnazioni prevista dal D.Lgs. n. 274/2000) e richiesta di preferire un orientamento restrittivo sulla convertibilità del ricorso in appello per evitare disparità di trattamento tra imputati; 2) censura di inammissibilità del ricorso per cassazione del pubblico ministero (art. 606 lett. e) c.p.p.), poi convertito in appello, per insussistenza del vizio di motivazione dedotto; 3) censura sulla sussistenza del reato di cui all'art. 612 c.p. e richiesta di rivalutazione del fatto alla luce dello stato emotivo e della concitazione dell'offeso.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo e secondo motivo la Corte rileva che le nullità, inammissibilità o inutilizzabilità verificatesi nei precedenti gradi non possono essere dedotte nel giudizio di rinvio, richiamando l'art. 627 comma 4 c.p.p. e la costante giurisprudenza di legittimità; pertanto le doglianze sulla conversione del ricorso e sull'inammissibilità dell'impugnazione del Pubblico Ministero sono precluse. Il terzo motivo è ritenuto improcedibile perché rivisitazione del merito (ricorso rivalutativo) e non questione di diritto. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione, in favore della parte civile Abbate Rosario Luigi, di euro 2.000 per spese di proseguita assistenza e difesa, oltre agli accessori di legge.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata: la Corte non entra nel merito della valutazione probatoria sulla configurabilità del reato perché il motivo è stato ritenuto rivalutativo e quindi inammissibile in Cassazione.
art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro processuale: la Corte di Cassazione aveva in precedenza annullato una sentenza per mancata applicazione di tale disposizione, determinando il rinvio e il nuovo giudizio di merito.
Norma sulla conversione del ricorso in appello: la censura sulla nullità del decreto di conversione è stata ritenuta non rilevabile nel giudizio di rinvio in forza dell'art. 627 comma 4 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione alla nullità; la Corte non ha permesso la valutazione della presunta violazione in sede di rinvio per effetto della preclusione prevista dall'art. 627 c.p.p.
Citato dalla difesa per sostenere che alla pubblica accusa compete solo il ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace; la Corte ha ritenuto comunque preclusa la contestazione della procedura di impugnazione nel giudizio di rinvio.
Richiamato dalla difesa in ordine alla possibilità di appello della parte civile; nonostante il rilievo, la Corte ha ritenuto la questione non rilevabile nel giudizio di rinvio per effetto dell'art. 627 c.p.p.
art. 627 comma 4 cod. proc. pen.
Principale norma applicata: stabilisce che nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte nullità, inammissibilità o inutilizzabilità verificatesi nei precedenti giudizi o indagini; la Corte la interpreta in senso ampio, escludendo la rilevazione di tali vizi in sede di rinvio e come nuovo motivo di cassazione.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Riferimento alla motivazione del ricorso per cassazione del PM; la Corte ha ritenuto che l'eccezione di inammissibilità sollevata riguardava una fase precedente e fosse dunque preclusa nel giudizio di rinvio.
Citato dalla difesa nel confronto tra ipotesi di introduzione del giudizio (denuncia/querela vs. art. 21): la Corte non ha accolto la rilevanza di tale distinzione nel giudizio di rinvio, per effetto delle preclusioni di cui all'art. 627 c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio successivo a una sentenza di annullamento della Corte di Cassazione (sentenza con rinvio) non possono essere dedotte né rilevate nullità, inammissibilità o inutilizzabilità verificatesi nei precedenti gradi di giudizio o nelle indagini (art. 627 comma 4 c.p.p.).
- Un ricorso per cassazione che si risolve in una sollecitazione alla rivalutazione del merito o nella presentazione di nuovi elementi probatori è inammissibile: la Corte di Cassazione controlla questioni di diritto e non riesamina i fatti se sotto forma di nuovo esame probatorio.
- Le contestazioni procedurali relative alla conversione del ricorso in appello o all'inammissibilità dell'impugnazione introduttiva possono essere efficacemente sollevate solo nei gradi nei quali non siano già precluse da precedente decisione di Cassazione; una volta intervenuta la sentenza di annullamento con rinvio, tali questioni sono generalmente precluse nel giudizio di rinvio.
- Per le impugnazioni relative alle sentenze del giudice di pace è necessario considerare la disciplina speciale del D.Lgs. n. 274/2000, ma la sua efficacia pratica può essere limitata dalle regole di preclusione processuale quando intervengano decisioni di legittimità.
- In caso di dubbi sulla compatibilità di questioni processuali sollevate in cassazione, è opportuno valutare preliminarmente se la questione attiene a vicende anteriori al rinvio e quindi sia coperta dalla preclusione di cui all'art. 627 c.p.p., prima di dedicarsi a un esame approfondito del merito.
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