Cassazione Penale, Sentenza n. 02927/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. (sostituzione degli arresti domiciliari disposta il 29/06/2023) in relazione al reato di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. La difesa ha dedotto che vi era un "fatto nuovo": la liquidazione giudiziale della società riconducibile al Pariano (Ecorec s.r.l., sentenza del Tribunale fallimentare di Crotone del 21/05/2024) e la cessazione dell'attività aziendale, nonché la revoca di autorizzazioni regionali; per tali ragioni la misura cautelare sarebbe divenuta inidonea e priva delle esigenze cautelari originarie. Inoltre si lamentava (in via principale) violazione dell'art. 13 Cost. e difetto di motivazione circa l'attendibilità delle argomentazioni difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo che invocava la violazione dell'art. 13 Cost. in cassazione, richiamando l'esclusione di tali doglianze tra i motivi consentiti dall'art. 606 c.p.p. Sostanzialmente la Corte ha confermato che: 1) il decorso del tempo non è di per sé idoneo a fondare la revoca o la sostituzione della misura cautelare in mancanza di fatti sopravvenuti rilevanti; 2) la messa in liquidazione della società ha reso impossibile la reiterazione del medesimo fatto materiale, ma non esclude la possibilità che l'indagato possa commettere delitti "della stessa specie" con altri mezzi o modalità, sicché non è automaticamente venuta meno l'esigenza cautelare. Per tali ragioni il rigetto dell'istanza di revoca è stato ritenuto corretto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 452-quaterdecies cod. pen.
Norma che disciplina il reato per il quale è stata disposta la misura cautelare; indicata come fatto-reato da valutare nel contesto delle esigenze cautelari.
art. 13 Cost.
Invocata dal ricorrente come violata, ma la Corte ha ricordato che la presunta inosservanza di norme costituzionali non può essere dedotta direttamente nel ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., trattandosi di materia riservata alla questione di legittimità costituzionale.
Limita i motivi proponibili in cassazione; la Corte ha richiamato tale norma per escludere l'ammissibilità della doglianza costituzionale avanzata in cassazione.
Regola la revoca e la sostituzione delle misure cautelari personali: impone la verifica costante della perdurante legittimità delle restrizioni alla libertà in presenza di fatti sopravvenuti o modifiche della situazione processuale; la Corte l'ha richiamata per spiegare perché la mera cessazione dell'attività societaria non comporta automaticamente la revoca.
Contiene le esigenze cautelari (tra cui il pericolo di reiterazione): la Corte ha precisato che la cessazione dell'attività incide sulla possibilità di reiterazione del medesimo fatto, ma non necessariamente sulla reiterazione di delitti "della stessa specie".
Richiama la valutazione del tempo trascorso dalla commissione del reato ai fini dell'ordinanza di custodia cautelare; la Corte ha distinto la rilevanza del tempo nell'adozione iniziale della misura rispetto alla valutazione ai fini di revoca/sostituzione ai sensi dell'art. 299, ribadendo che il mero decorso del tempo non è sufficiente.
Massime di principio
- La cessazione dell'attività imprenditoriale o la liquidazione della società tramite cui è stato commesso il reato non produce automaticamente la revoca della misura cautelare: il giudice valuta il rischio di reiterazione in senso ampio, comprendendo delitti "della stessa specie" compiuti con altri mezzi.
- Il mero decorso del tempo non è, di per sé, motivo sufficiente per ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare; occorrono fatti sopravvenuti o modifiche concrete della situazione che incidano sulle esigenze cautelari.
- In cassazione non è ammessa la deduzione diretta di violazioni della Costituzione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; eventuali profili di incostituzionalità devono essere proposti come questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale.
- Chi chiede la revoca per sopravvenute ragioni oggettive (es. cessazione dell'attività, revoca autorizzazioni) deve fornire prove chiare e argomentazioni sul punto in cui si spieghi perché tali fatti eliminano concretamente le esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione).
- L'art. 299 c.p.p. richiede una verifica costante dello "status libertatis": il giudice deve motivare in modo specifico se e perché i nuovi elementi fanno venire meno le esigenze cautelari, non basta un'affermazione generica di cambiamento.
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