Cassazione Penale, Sentenza n. 21876/2024 del 31/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Di Cristino era imputato per il furto di un'autovettura, con aggravanti per violenza sulle cose e per l'esposizione del bene alla pubblica fede. Il Tribunale di Fermo, con sentenza del 31/05/2022, aveva prosciolto l'imputato per mancanza di querela escludendo le aggravanti. Il Procuratore Generale ha appellato sostenendo errata valutazione probatoria e errata qualificazione del fatto. La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza del 13/11/2023, ha ritenuto che il veicolo fosse stato sottratto da un parcheggio condominiale chiuso, considerato pertinenza della privata dimora, configurando così il delitto di cui all'art. 624-bis c.p.; ha annullato la sentenza di primo grado e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo. In cassazione Di Cristino ha proposto due motivi: (1) vizio di motivazione per mancata descrizione del fatto e per mancata modifica formale del capo di imputazione che impedirebbe la difesa; (2) carenza di motivazione per non aver esaminato tutte le prove e per essersi basata su una mera asserzione circa la natura condominiale dell'area senza documentazione catastale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la decisione della Corte d'appello fosse una decisione processuale fondata sulla difformità tra imputazione e fatto emerso in dibattimento; il primo motivo è stato giudicato infondato perché proprio la difformità ha giustificato la decisione di annullamento e trasmissione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la prova della natura condominiale dell'area non richieda necessariamente documentazione catastale: gli elementi utilizzati dalla Corte d'appello (parcheggio chiuso, cancello accessibile con telecomando in possesso dei soli condomini) erano coerenti con quanto già accertato in primo grado e sufficienti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La sentenza d'appello, che aveva annullato il giudizio di primo grado e trasmesso gli atti al Tribunale di Fermo, resta efficace.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (e succ. mod.)
Norma procedurale che consente la discussione scritta in Cassazione; qui le parti non hanno richiesto la discussione orale ed il Procuratore Generale ha depositato una requisitoria scritta.
La Corte d'appello ha ritenuto configurabile questo articolo in ragione della sottrazione dell'autovettura da un'area considerata pertinenza della privata dimora (parcheggio condominiale chiuso), rendendo diversa la qualificazione rispetto al primo grado.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito di deduzione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato formulato nei limiti consentiti da tale norma.
Massime di principio
- Se l'accusa contestata in imputazione diverge significativamente dai fatti emersi durante il dibattimento, la corte può annullare/trasmettere il provvedimento per difformità tra imputazione e prove: la coerenza tra capo d'imputazione e fatto processuale è cruciale per la regolarità del processo.
- La qualificazione dell'area come pertinenza della privata dimora può fondarsi su elementi fattuali e circumstanziali (es. parcheggio chiuso, cancello con accesso tramite telecomando detenuto dai condomini) e non richiede necessariamente documentazione catastale formale.
- Le doglianze di carenza o vizio di motivazione richiedono di dimostrare che la corte non abbia valutato o spiegato gli elementi decisivi; se la corte ha motivato la decisione in termini di difformità tra imputazione e fatti, il motivo è spesso infondato.
- Quando in appello viene cambiata la qualificazione giuridica del fatto, il difensore deve poter ragionevolmente prevedere e difendersi anche rispetto a possibili riqualificazioni: l'accuratezza dell'imputazione iniziale tutela l'effettività della difesa.
- Il ricorrente in cassazione che chieda l'annullamento di una decisione che opera una diversa qualificazione del fatto corre il rischio di essere condannato alle spese se il ricorso è respinto.
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