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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7781/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 81, secondo comma, c.p. e dell'art. 671 c.p.p. con riferimento ai reati indicati nei punti 2 e 3 del provvedimento impugnato. Il ricorrente sosteneva che tra le condotte giudicate esisteva una correlazione e un programma criminoso unitario che imponeva il riconoscimento della continuazione, e che la Corte di appello aveva erroneamente valutato l'eterogeneità esecutiva delle condotte e avevo confuso posizioni processuali diverse (accolgendo come rilevante un'interruzione del vincolo associativo riferita a un coimputato ma non documentata per il ricorrente). Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato l'ordinanza della Corte di appello per carenza di adeguata motivazione e per aver equivocato sulla persistenza/cessazione del vincolo associativo riferendosi a fatti relativi a un coimputato senza verificare la posizione specifica di Giuseppe Rocco Cassano. La Cassazione ha richiamato i principi giurisprudenziali sulla continuazione (necessità di prova del programma unitario di reati, non basarsi su mere congetture, distinzione tra programma criminoso e "programma di vita" criminoso) e sulle caratteristiche dei reati associativi permanenti con contestazione in forma "aperta". Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (secondo comma)

    La continuazione richiede che più reati costituiscano parte integrante di un medesimo programma criminoso progettato per un determinato fine; non basta la mera omogeneità delle condotte.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma processuale che disciplina l'applicazione della continuazione in sede esecutiva; la sua applicazione richiede prova del vincolo unitario tra i titoli esecutivi.

  • art. 416-bis cod. pen.

    La condanna per associazione mafiosa non implica automaticamente l'unificazione esecutiva di reati diversi: occorre verificare la natura, l'operatività e la continuità dei sodalizi per accertare un unico momento deliberativo e l'effettiva attuazione del programma criminoso.

  • legge 27 maggio 2015, n. 9

    Richiamata come termine di riferimento temporale per il trattamento sanzionatorio del reato associativo; la Corte ha osservato che non può essere usata impropriamente per determinare la persistenza del vincolo associativo riferendo, però, situazioni relative a terzi senza specifica prova per l'imputato.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione tra più reati è necessario dimostrare l'esistenza di un unico "programma criminoso" originariamente progettato almeno nelle sue linee essenziali; la mera omogeneità tipologica o la reiterazione non sono sufficienti.
  • Nei reati associativi (anche di stampo mafioso) va svolta una specifica indagine sulla natura e continuità dei vari sodalizi nel tempo: occorre accertare unicità del momento deliberativo e la concreta attuazione, non limitarsi al riferimento generico alla tipologia del reato.
  • Quando la contestazione del reato permanente è in forma "aperta" (senza indicazione della data di cessazione), la regola processuale fa presumere la cessazione con la pronuncia di primo grado a meno che l'accusa non provi la prosecuzione del comportamento illecito dopo tale data; l'onere di allegare fatti interruttivi spetta all'imputato.
  • Il giudice dell'esecuzione non può trasferire sulla posizione di un coimputato l'accertamento relativo alla cessazione o persistenza dell'associazione senza prove specifiche riguardanti l'imputato per il quale si decide; occorre valutare distintamente le posizioni processuali.
  • In sede esecutiva, il rigetto di una domanda di riconoscimento della continuazione richiede motivazione adeguata e fondata su elementi probatori concreti, non su assunzioni o generalizzazioni tratte da atti relativi a terzi.

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