Cassazione Penale, Ordinanza n. 26881/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso riguarda una condanna per danneggiamento, e il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la Corte rileva però che la censura era del tutto aspecifica, perché non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già escluso in modo ampio e logicamente corretto i presupposti della causa di non punibilità. Con un ulteriore profilo il ricorrente ha contestato la quantificazione della pena, ma la Corte osserva che la graduazione del trattamento sanzionatorio, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non in presenza di arbitrio o illogicità manifesta, non dedotte nel caso concreto.
Norme richiamate
indicato come reato oggetto del ricorso, cioè danneggiamento.
la censura è stata ritenuta aspecifica; la sentenza impugnata aveva escluso i presupposti della particolare tenuità del fatto con motivazione ritenuta ampia e corretta.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
il motivo di ricorso deve indicare specificamente gli elementi posti a fondamento della censura; in difetto il motivo è inammissibile per aspecificità.
la determinazione e graduazione della pena, anche in relazione a aumenti e diminuzioni per la continuazione, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione non arbitraria o illogica.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per il principio secondo cui la condanna pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
richiamata per il principio di inammissibilità della censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena quando la determinazione del giudice di merito non sia frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura contro il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e non indica gli elementi fattuali o logici posti a base del vizio denunciato.
- La graduazione della pena, inclusa la determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per continuazione, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione come terzo giudizio di merito, salvo arbitrio o manifesta illogicità della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può giustificare la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando la causa di inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
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