Sentenza del 05/08/2024 n. 22058 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso delle eccedenze delle addizionali provinciali sull’accisa, sorte per gli acconti versati nei periodi d’imposta 2006 e 2007 e riportate nelle dichiarazioni di consumo successive, senza riuscire a compensarle per la diminuzione dei volumi di vendita. La domanda, presentata il 4 luglio 2011, si fondava sull’impossibilità di riportare ulteriormente il credito dopo l’abrogazione delle addizionali, efficace dal 1° aprile 2012. L’Ufficio opponeva la decadenza biennale dell’art. 14, comma 2, TUA, sostenendo che il termine decorresse dalle dichiarazioni originarie; in subordine, la società invocava la compensazione dell’eccedenza ai sensi dell’art. 56, comma 1, TUA.
La decisione
La CTP di Ravenna aveva accolto il ricorso applicando la prescrizione decennale e la CTR dell’Emilia-Romagna aveva confermato il risultato, qualificando la vicenda come conguaglio ordinario. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Ufficio, correggendo la motivazione: alle eccedenze di accisa riportate nelle dichiarazioni successive si applica la decadenza biennale, che decorre dall’ultima dichiarazione di consumo in cui il credito poteva ancora essere riportato o compensato, non dalla dichiarazione originaria. L’abrogazione delle addizionali dal 1° aprile 2012 ha reso definitivamente non riportabile il credito e costituisce condizione della domanda di rimborso, sufficiente se sopravvenuta prima della decisione; la domanda del 4 luglio 2011 è quindi tempestiva. Il secondo motivo è rimasto assorbito per difetto d’interesse. L’Ufficio è stato condannato alle spese: € 3.000, oltre € 200 per esborsi, rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 14, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)
alle richieste di rimborso del soggetto di imposta in tema di versamento di accise, come anche delle addizionali provinciali, si applica il termine di decadenza biennale di cui all'art. 14, comma 2, TUA, che decorre (per i pagamenti indebiti) dal momento del pagamento e, in caso di riporto del credito a nuovo in successive dichiarazioni, dal momento del deposito dell'ultima dichiarazione di consumo, in cui sono maturate le condizioni per il rimborso.
Il termine biennale non decorre sempre dal versamento o dalla dichiarazione in cui l’eccedenza si è originata: se il credito viene riportato nelle dichiarazioni successive, decorre dall’ultima dichiarazione di consumo in cui matura la possibilità di chiederne il rimborso.
Art. 26, comma 13, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)
il meccanismo di assolvimento dell'accisa prevede esplicitamente (art. 26, comma 13, TUA) che "le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto", con riferimento al solo meccanismo di "compensazione od accredito interno" e non anche al rimborso
Le eccedenze di accisa sono normalmente utilizzate tramite detrazione dagli acconti successivi, non rimborsate mentre il rapporto tributario è ancora in corso e il credito può essere riportato.
Art. 21, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il versamento indebito può essere oggetto di rimborso nel termine di due anni dal pagamento, non diversamente dalla norma di chiusura prevista dall'art. 21, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (rimborso anomalo)
La norma di chiusura prevede il termine biennale per chiedere il rimborso del pagamento indebito; nel caso di credito da eccedenza riportata, tuttavia, il dies a quo è individuato secondo le regole proprie del rapporto d’imposta e coincide con la sua cessazione ai fini del riporto.
Art. 4, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16
Detto termine coincide con l'ultima dichiarazione di consumo precedente l'abrogazione delle addizionali di cui all'art. 6 D.L. 28 novembre 1988, n. 511 (31.03.2012), addizionali abrogate dal 1 aprile 2012 ai sensi dell'art. 4, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, giorno immediatamente successivo all'ultima dichiarazione di consumo in cui si sarebbe potuto procedere alla detrazione in oggetto.
L’abrogazione, efficace dal 1° aprile 2012, interrompe definitivamente la possibilità di riportare e detrarre il credito nelle dichiarazioni successive; perciò il termine biennale decorre dall’ultima dichiarazione precedente all’abrogazione.
Massime di principio
- Per le eccedenze di accisa risultanti da acconti superiori all’imposta dovuta, il rimborso non è normalmente immediato: finché il credito può essere riportato o compensato nel rapporto tributario, opera il meccanismo di detrazione interna.
- Quando il credito viene riportato nelle dichiarazioni di consumo successive, il termine biennale per domandarne il rimborso decorre dall’ultima dichiarazione nella quale era ancora possibile utilizzarlo, non dall’anno in cui l’eccedenza si è originata.
- La cessazione del rapporto o un evento normativo che renda definitivamente impossibile il riporto del credito può far maturare il diritto al rimborso e avviare la decorrenza del termine di decadenza.
- Se l’impossibilità di riportare il credito sopravviene durante il giudizio, la domanda non è intempestiva per il solo fatto che l’evento si è verificato dopo la sua presentazione, purché la condizione del rimborso sussista al momento della decisione.
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