Cassazione Penale, Sentenza n. 38342/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo che deduce violazione degli artt. 700 e 705 c.p.p. e vizio di motivazione. Si contestava che la Corte di appello non avesse compiuto un'autonoma e adeguata valutazione del compendio probatorio fornito dalle autorità monegasche: la sequenza dei fatti sarebbe incomprensibile e illogica, non sarebbe certa l'identificazione dell'odierno ricorrente come "regista" della truffa, e i dati sarebbero stati acquisiti senza contraddittorio. Si sosteneva inoltre che la sentenza straniera contenesse disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano e che il reato di truffa fosse stato commesso interamente online in Italia, con conseguente richiamo all'art. 18 lett. p) della legge 22 aprile 2005 n. 69, agli artt. 6 e 7 cod. pen. e all'art. 7 CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte di appello ha adeguatamente ricostruito i fatti e che il provvedimento di estradizione non contiene disposizioni in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, né sussistono fondati motivi di timore di trattamenti persecutori o violazioni dei diritti fondamentali. La Corte ha richiamato il principio secondo cui lo Stato richiesto non procede a sindacare la motivazione della sentenza di condanna straniera, salvo specifiche allegazioni di violazioni di diritti fondamentali o disposizioni contrarie ai principi essenziali dell'ordinamento italiano. Il ricorrente si è limitato a censure generiche senza indicare quale diritto fondamentale sarebbe stato violato. Inoltre la Corte di appello aveva motivato che almeno una parte della condotta (in particolare l'atto di disposizione patrimoniale) si era concretamente realizzata all'estero. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; la sentenza viene trasmessa alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma processuale richiamata nel motivo di ricorso per censurare la decisione di estradizione; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato violazioni di diritti fondamentali tali da imporre un sindacato sulla sentenza straniera.
Riferimento procedurale collegato alla materia estradizionale; la Corte ha ritenuto corretta l'istruttoria e la motivazione della Corte di appello ai fini dell'esecuzione della richiesta di estradizione.
legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18 lett. p)
Richiamata dal ricorrente per sostenere la competenza italiana in caso di reati commessi online; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha dimostrato che l'intera condotta e l'atto di disposizione patrimoniale si siano svolti esclusivamente in Italia.
Norma penale richiamata dal ricorrente (in tema di territorialità/competenza); la Corte ha ritenuto infondata la censura della competenza italiana, avendo accertato la realizzazione di elementi della condotta anche all'estero.
Altro richiamo relativo alla disciplina della competenza/territorialità evocato dal ricorrente; interpretazione della Corte: non provata la esclusività della giurisdizione italiana.
art. 7 CEDU
Richiamato in relazione alla presunta violazione di principi fondamentali (es. "nullum crimen, nulla poena sine lege"); la Corte ha ritenuto che non sussistano nella fattispecie disposizioni straniere contrarie ai principi fondamentali richiamati dalla CEDU.
art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale indicata per gli adempimenti formali successivi alla decisione di rigetto del ricorso; la sentenza dispone l'inoltro alla Cancelleria per quanto previsto da tale disposizione.
Massime di principio
- Lo Stato richiesto non esercita un sindacato pieno sulla motivazione della sentenza di condanna straniera: la valutazione della fondatezza delle prove resta, di norma, di competenza dell'autorità giudiziaria straniera che ha emesso la condanna.
- Per ottenere che lo Stato richiesto rifiuti l'estradizione occorre allegare e dimostrare specifiche e concrete violazioni di diritti fondamentali o la presenza, nella sentenza straniera, di disposizioni contrarie ai principi essenziali dell'ordinamento italiano; censure generiche o meri dubbi logici non sono sufficienti.
- La questione della competenza territoriale necessita della dimostrazione che l'intera condotta rilevante si sia consumata nel territorio nazionale; se elementi essenziali dell'illecito o l'atto di disposizione patrimoniale si sono realizzati all'estero, è più difficile contestare l'estradizione.
- Il rischio di trattamenti persecutori o di violazioni gravi dei diritti umani nel paese richiedente può costituire motivo valido per opporre l'estradizione, ma va documentato concretamente.
- In caso di rigetto del ricorso per estradizione, l'estradando può essere condannato al pagamento delle spese processuali; è quindi opportuno valutare la fondatezza delle censure prima di proporre impugnazioni generiche.
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