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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44674/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. contro l'ordinanza del GIP del Tribunale di Gela che aveva applicato l'obbligo di presentazione alla p.g. con divieto di allontanamento nelle ore serali. Due censure: (1) violazione di legge ex art. 606 c.1 lett. c) in relazione all'art. 297 c.3 cod. proc. pen., deducendo errata esclusione della retrodatazione dei termini in tema di piu provvedimenti cautelari (sostituzione di misura custodiale con misura non detentiva); (2) violazione di cui ad art. 606 c.1 lett. b) in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., lamentando insufficienza probatoria sull'identificazione del ricorrente nelle immagini di videosorveglianza e sulla disponibilita dell'autovettura Fiat mod. 16.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa all'art. 297 c.3: la retrodatazione dei termini opera soltanto se le ordinanze 'dispongono' la medesima misura e non si applica quando la prima ordinanza abbia disposto una misura custodiale e la successiva una misura non detentiva, richiamando precedente di Sez. 6 n. 13886/2013 e richiamando il requisito che gli elementi per la nuova ordinanza fossero gia desumibili dagli atti al momento della precedente ordinanza (Corte cost. n. 408/2005). Sul secondo motivo ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di specificita estrinseca: il Tribunale del riesame aveva motivato congruamente la sussistenza di gravita indiziaria basandosi sulle immagini di videosorveglianza che collegavano l'arrivo dei veicoli e delle persone e la successiva esplosione di incendi nei punti dove erano stati sversati rifiuti, nonche sulla coerenza logico-investigativa della ricostruzione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 297 cod. proc. pen. comma 3

    La retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare opera solo quando piu ordinanze emettono la medesima misura nei confronti dello stesso soggetto per lo stesso fatto o per fatti connessi qualificati; non opera se la prima ordinanza applica una misura custodiale e la successiva una misura non detentiva.

  • art. 256 bis d.lgs. n. 152/2006

    Norma sostanziale riferita al reato contestato (illeciti ambientali connessi ad incendio di rifiuti); la Corte si limita a richiamarne l'imputazione come oggetto delle indagini e della misura cautelare.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riferimento alla valutazione della prova e all'onere probatorio per l'individuazione dell'autore; la Corte ha ritenuto che la valutazione operata dal Tribunale del riesame sulla base delle immagini e delle emergenze investigative fosse congrua e sufficiente per gravita indiziaria.

  • art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. b) e lett. c)

    Indicano i motivi di ricorso per cassazione impugnati: carenza di specificita (lett. b) e violazione di legge (lett. c); la Corte ha ritenuto infondata la violazione di legge e il secondo motivo inammissibile per difetto di specificita.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali nella procedura di cassazione: applicata per condannare il ricorrente.

  • Corte cost. n. 408/2005

    Richiamata in relazione al requisito che gli elementi per emettere la nuova ordinanza debbano essere desumibili dagli atti al momento della precedente ordinanza per poter operare la retrodatazione.

  • Sez. 6 n. 13886 del 20/12/2013 (giurisprudenza)

    Precedente che stabilisce che la retrodatazione prevista dall'art. 297 c.3 non opera quando le due ordinanze applicano misure diverse (custodiale vs non detentiva).

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata in relazione al criterio di liquidazione delle somme dovute alla Cassa delle Ammende e alla verifica della mancanza di colpa nella presentazione del ricorso.

Massime di principio

  • La retrodatazione dei termini ex art. 297 c.3 cod. proc. pen. si applica solamente se le successive ordinanze cautelari dispongono la stessa misura; se la prima misura custodiale viene sostituita da una misura non detentiva la retrodatazione non opera.
  • Per ottenere la retrodatazione dei termini occorre inoltre che gli elementi su cui si fonda la nuova ordinanza fossero gia desumibili dagli atti al momento dell'adozione della precedente, requisito che deve emergere dagli atti.
  • In tema di misure cautelari, le valutazioni di gravita indiziaria fondate su immagini di videosorveglianza e su riscontri indiziari concatenati possono essere ritenute sufficienti se presentano una motivazione logica e coerente; le doglianze generiche sulla insufficienza della prova sono spesso inammissibili se non specificamente e puntualmente contestate.
  • In cassazione il motivo deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; la genericita estrinseca comporta l'inammissibilita del ricorso.
  • Il ricorso infondato o inammissibile può comportare la condanna alle spese e, nei casi previsti, il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende; la Corte valuta anche l'assenza di colpa nella presentazione del ricorso ai fini della quantificazione.

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