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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34362/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del 21/10/2022 della Corte d'Appello di Messina che confermava la condanna per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente. Ha dedotto: (1) violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p. per mancata traduzione/partecipazione dell'imputato al giudizio camerale, lamentando che il difensore aveva richiesto l'udienza partecipata il 18/10/2022 e nuovamente nelle conclusioni del 20/10/2022; (2) vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il procedimento si era svolto in regime della disciplina emergenziale di cui all'art. 23-bis del D.L. 28/10/2020 n.137 (prorogata), che impone un termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza per presentare la richiesta di partecipazione: la istanza depositata il 18/10/2022 è stata considerata tardiva, dunque non sussiste la nullità assoluta denunciata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale che aveva valutato in senso sfavorevole la personalità dell'imputato (le condotte erano commesse mentre era sottoposto a esecuzione di pena alternativa e autorizzato al lavoro), valutazioni associative e specifiche idonee a escludere arbitrio. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    citato nel ricorso come norma violata per la nullità derivante dalla mancata traduzione/partecipazione dell'imputato

    invocata dal ricorrente per sostenere la nullità; la Corte ha comunque escluso la nullità nel caso concreto per tardività dell'istanza alla luce della disciplina emergenziale

  • art. 179 cod. proc. pen.

    richiamato nel ricorso insieme all'art. 178

    richiesto come parametro di censura sulla regolarità del rito; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura perché la richiesta di partecipazione era tardiva

  • art. 23-bis D.L. 28/10/2020 n.137 (convertito)

    il quarto comma prevede che nel termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza

    applicata dalla Corte: la richiesta avanzata il 18/10/2022 è stata giudicata tardiva rispetto al termine perentorio, quindi non opera la nullità per mancata traduzione/partecipazione

  • art. 133 cod. pen.

    norma richiamata implicitamente con riferimento ai criteri di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti

    la Corte territoriale ha applicato i criteri di cui all'art. 133 per il confronto; la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione non arbitraria e adeguata

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010 e altre)

    Sez. U, n. 35399/2010 statuiva che la mancata traduzione dell'imputato che ne abbia fatto richiesta nel giudizio camerale di appello dà luogo ad una nullità assoluta

    riconosciuto il principio generale dell'assoluta nullità in caso di mancata traduzione; la Corte di Cassazione ha tuttavia distinto il caso attuale perché la disciplina emergenziale imponeva il termine perentorio che non è stato rispettato dal difensore

Massime di principio

  • In regime 'emergenziale' disciplinato dall'art. 23-bis D.L. 137/2020 vige un termine perentorio (15 giorni liberi prima dell'udienza) per la richiesta, tramite difensore, della partecipazione dell'imputato al giudizio camerale: richieste presentate oltre tale termine sono tardive e non producono la nullità del procedimento.
  • La mancata traduzione o mancata partecipazione dell'imputato, se la richiesta è stata tempestivamente formulata, può determinare nullità assoluta del giudizio camerale; è quindi essenziale rispettare i termini perentori previsti dalla legge o dalla disciplina applicabile.
  • I motivi di cassazione che attaccano il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti sono rilevabili solo quando emergano elementi di mero arbitrio o ragionamento illogico: sono ammesse verifiche solo in presenza di motivazioni vaghe, contraddittorie o manifeste.
  • Le valutazioni che colgono elementi negativi della personalità dell'imputato (es. commissione di reati durante misure alternative o autorizzazioni al lavoro) possono giustificare il rifiuto del riconoscimento della prevalenza delle attenuanti, purché vengano fornite ragioni specifiche e non mnemoniche.
  • Per evitare l'inammissibilità o la perdita di validi motivi di impugnazione, il difensore deve procedere per tempo alle istanze difensive (in particolare la richiesta di partecipazione dell'imputato) e documentare la tempestività del deposito.
  • La cassazione può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali quando il ricorso è dichiarato infondato o inammissibile; va quindi valutata la fondatezza prospettica prima di proporre ricorso.

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