Cassazione Penale, Sentenza n. 39767/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per truffa (art. 640 c.p.) per plurimi motivi: 1) presunta nullita' per omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione a giudizio e del rinvio d'ufficio dell'udienza di primo grado, con censure circa la validita' della notifica a mezzo PEC; 2) vizio di motivazione e rinnovazione istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) relativa all'acquisizione della querela nei confronti di una terza, Emilia Di Rosa, e di chat WhatsApp ritenute decisive per dimostrare l'estraneita' o il ruolo marginale degli imputati; 3) erronea applicazione e carenza motivazionale in relazione all'esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto (art. 131-bis c.p.), criticando la valutazione della recidiva e della peculiare insidiosita' della condotta; 4) carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena e alla liquidazione del danno (eccessivita' della somma liquidata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché generici e manifestamente infondati. In particolare: la notifica via Sistema notifiche e comunicazioni telematiche/PEC all'avv. Bruno Cervone e' risultata perfezionata e valida; l'avv. era stato regolarmente sostituito all'udienza del 3/2/2023 dall'avv. d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., per cui non aveva diritto a una specifica notifica dell'ordinanza di rinvio (art. 420-ter c.p.p. rilevante solo se l'assenza derivi da assoluta impossibilita' per legittimo impedimento); la Corte di appello ha correttamente esercitato la discrezionalita' nel rifiutare la rinnovazione istruttoria in appello, motivando che gli atti proposti erano irrilevanti o strumentali; la negazione dell'esclusione della punibilita' per particolare tenuita' e' stata ritenuta congrua (per Ilarita' per la peculiare insidiosita' e per Nunziante anche per l'abitualita' avendo precedenti specifici); la quantificazione della pena e del risarcimento e' stata adeguatamente motivata e integra la valutazione del Tribunale; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, nonche' alla rifusione delle spese in favore delle parti civili secondo quanto disposto in dispositivo.
Norme richiamate
Delitto di truffa contestato agli imputati; i giudici di merito hanno ritenuto provati gli elementi del reato e la Cassazione non ha ritenuto fondata la censura di merito.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Limiti delle doglianze in cassazione: i motivi devono essere specifici e non meramente ripropositivi o generici; ricorso dichiarato inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati.
artt. 178 lett. a), 179, 182 cod. proc. pen.
artt. 178 lett. a), 179, 182 c.p.p.
Norme sulle notificazioni processuali; la Corte ha confermato che la notifica mediante PEC e la ricevuta del sistema sono idonee al perfezionamento, senza obbligo di ulteriori verifiche circa la visualizzazione da parte del destinatario.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Efficacia della sostituzione d'ufficio del difensore presente in udienza: il difensore di fiducia assente senza legittimo impedimento e sostituito non ha diritto automatico ad avviso dei successivi rinvii.
art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.
art. 420-ter, comma 5 c.p.p.
L'obbligo di notificare l'ordinanza di rinvio al difensore sussiste solo se l'assenza dipende da assoluta impossibilita' di comparire per legittimo impedimento prontamente comunicato; non si applica se il difensore semplicemente non si presenta.
Rinnovazione dell'istruttoria in appello: istituto eccezionale, l'appello presume la completezza del dibattimento di primo grado; la Corte d'appello ha ampia discrezionalita' valutabile in cassazione solo quanto alla motivazione del rifiuto, non sulla concreta rilevanza dei mezzi istruttori.
Esclusione della punibilita' per particolare tenuita': il giudice puo' motivare anche indicandone un solo presupposto decisivo; l'abitualita' ostativa si configura quando l'autore ha commesso almeno due illeciti, oltre quello in esame (Sez. U).
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della Corte di appello integrata da quella di primo grado, specie trattandosi di pena significativamente inferiore alla media edittale.
Disposizioni sulle spese e sulle sanzioni per ricorsi infondati: la Corte ha condannato i ricorrenti a versare una somma alla Cassa delle ammende valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.
Massime di principio
- La notifica via PEC e la ricevuta di consegna del sistema telematico sono generalmente sufficienti a perfezionare la notificazione: il difensore deve curare la gestione dei propri strumenti informatici e non puo' invocare inefficacia per mancata visualizzazione.
- Se un difensore risulta assente in udienza senza aver dato prova di legittimo impedimento e viene sostituito d'ufficio, non gli spetta automaticamente la notificazione degli eventuali successivi rinvii disposti dal giudice.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello e' eccezionale; la Corte d'appello esercita ampia discrezionalita' e la Cassazione sindaca soltanto la congruita' e la logica della motivazione del rifiuto, non la valutazione di merito sugli elementi probatori.
- Per il riconoscimento della particolare tenuita' del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. e' sufficiente che manchi anche solo uno dei presupposti ritenuti decisivi dal giudice; l'abitualita' ostativa e' configurata quando vi sono almeno due altri illeciti della stessa indole oltre al fatto oggetto del processo (criterio Sezioni Unite).
- La quantificazione della pena e del risarcimento e' in larga parte soggetta alla discrezionalita' del giudice di merito; il ricorso in Cassazione contro la sola quantificazione del danno e' frequentemente inammissibile salvo vizio motivazionale grave.
- I ricorsi che ripropongono motivi generici, gia affrontati e motivatamente rigettati in grado di merito, rischiano l'inammissibilita' e la condanna alle spese e sanzioni ex art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39556/2025 del 10/12/2025
- Sentenza penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39557/2025 del 10/12/2025
- Sentenza penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39559/2025 del 10/12/2025
- Sentenza penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39560/2025 del 10/12/2025
- Sentenza penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39562/2025 del 10/12/2025
- Sentenza penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39564/2025 del 10/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →