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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39767/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per truffa (art. 640 c.p.) per plurimi motivi: 1) presunta nullita' per omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione a giudizio e del rinvio d'ufficio dell'udienza di primo grado, con censure circa la validita' della notifica a mezzo PEC; 2) vizio di motivazione e rinnovazione istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) relativa all'acquisizione della querela nei confronti di una terza, Emilia Di Rosa, e di chat WhatsApp ritenute decisive per dimostrare l'estraneita' o il ruolo marginale degli imputati; 3) erronea applicazione e carenza motivazionale in relazione all'esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto (art. 131-bis c.p.), criticando la valutazione della recidiva e della peculiare insidiosita' della condotta; 4) carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena e alla liquidazione del danno (eccessivita' della somma liquidata).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché generici e manifestamente infondati. In particolare: la notifica via Sistema notifiche e comunicazioni telematiche/PEC all'avv. Bruno Cervone e' risultata perfezionata e valida; l'avv. era stato regolarmente sostituito all'udienza del 3/2/2023 dall'avv. d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., per cui non aveva diritto a una specifica notifica dell'ordinanza di rinvio (art. 420-ter c.p.p. rilevante solo se l'assenza derivi da assoluta impossibilita' per legittimo impedimento); la Corte di appello ha correttamente esercitato la discrezionalita' nel rifiutare la rinnovazione istruttoria in appello, motivando che gli atti proposti erano irrilevanti o strumentali; la negazione dell'esclusione della punibilita' per particolare tenuita' e' stata ritenuta congrua (per Ilarita' per la peculiare insidiosita' e per Nunziante anche per l'abitualita' avendo precedenti specifici); la quantificazione della pena e del risarcimento e' stata adeguatamente motivata e integra la valutazione del Tribunale; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, nonche' alla rifusione delle spese in favore delle parti civili secondo quanto disposto in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Delitto di truffa contestato agli imputati; i giudici di merito hanno ritenuto provati gli elementi del reato e la Cassazione non ha ritenuto fondata la censura di merito.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Limiti delle doglianze in cassazione: i motivi devono essere specifici e non meramente ripropositivi o generici; ricorso dichiarato inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati.

  • artt. 178 lett. a), 179, 182 cod. proc. pen.

    artt. 178 lett. a), 179, 182 c.p.p.

    Norme sulle notificazioni processuali; la Corte ha confermato che la notifica mediante PEC e la ricevuta del sistema sono idonee al perfezionamento, senza obbligo di ulteriori verifiche circa la visualizzazione da parte del destinatario.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Efficacia della sostituzione d'ufficio del difensore presente in udienza: il difensore di fiducia assente senza legittimo impedimento e sostituito non ha diritto automatico ad avviso dei successivi rinvii.

  • art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.

    art. 420-ter, comma 5 c.p.p.

    L'obbligo di notificare l'ordinanza di rinvio al difensore sussiste solo se l'assenza dipende da assoluta impossibilita' di comparire per legittimo impedimento prontamente comunicato; non si applica se il difensore semplicemente non si presenta.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Rinnovazione dell'istruttoria in appello: istituto eccezionale, l'appello presume la completezza del dibattimento di primo grado; la Corte d'appello ha ampia discrezionalita' valutabile in cassazione solo quanto alla motivazione del rifiuto, non sulla concreta rilevanza dei mezzi istruttori.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Esclusione della punibilita' per particolare tenuita': il giudice puo' motivare anche indicandone un solo presupposto decisivo; l'abitualita' ostativa si configura quando l'autore ha commesso almeno due illeciti, oltre quello in esame (Sez. U).

  • art. 132 e art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della Corte di appello integrata da quella di primo grado, specie trattandosi di pena significativamente inferiore alla media edittale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizioni sulle spese e sulle sanzioni per ricorsi infondati: la Corte ha condannato i ricorrenti a versare una somma alla Cassa delle ammende valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.

Massime di principio

  • La notifica via PEC e la ricevuta di consegna del sistema telematico sono generalmente sufficienti a perfezionare la notificazione: il difensore deve curare la gestione dei propri strumenti informatici e non puo' invocare inefficacia per mancata visualizzazione.
  • Se un difensore risulta assente in udienza senza aver dato prova di legittimo impedimento e viene sostituito d'ufficio, non gli spetta automaticamente la notificazione degli eventuali successivi rinvii disposti dal giudice.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello e' eccezionale; la Corte d'appello esercita ampia discrezionalita' e la Cassazione sindaca soltanto la congruita' e la logica della motivazione del rifiuto, non la valutazione di merito sugli elementi probatori.
  • Per il riconoscimento della particolare tenuita' del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. e' sufficiente che manchi anche solo uno dei presupposti ritenuti decisivi dal giudice; l'abitualita' ostativa e' configurata quando vi sono almeno due altri illeciti della stessa indole oltre al fatto oggetto del processo (criterio Sezioni Unite).
  • La quantificazione della pena e del risarcimento e' in larga parte soggetta alla discrezionalita' del giudice di merito; il ricorso in Cassazione contro la sola quantificazione del danno e' frequentemente inammissibile salvo vizio motivazionale grave.
  • I ricorsi che ripropongono motivi generici, gia affrontati e motivatamente rigettati in grado di merito, rischiano l'inammissibilita' e la condanna alle spese e sanzioni ex art. 616 c.p.p.

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