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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17333/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando quindi la decisione di merito. Ha inoltre condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 17 ottobre 2024. Il primo motivo deduceva l'intervenuta prescrizione del reato; la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, rilevando che il termine non era maturato perché non dovevano essere computati 61 giorni di sospensione per legittimo impedimento dell'imputato all'udienza del 2 ottobre 2023. Il secondo motivo contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte lo ha dichiarato non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, osservando che la motivazione di merito era immune da evidenti illogicità e che, nel diniego delle attenuanti, il giudice non è tenuto a considerare analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 159 c.p.

    La sospensione del termine di prescrizione per legittimo impedimento dell'imputato va computata nel calcolo del tempo necessario a maturare l'estinzione del reato; nel caso concreto 61 giorni di sospensione hanno impedito la maturazione della prescrizione.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti della presenza di una motivazione manifestamente illogica o carente; non è necessario che il giudice dia conto di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.

  • art. 606 c.p.p.

    In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito sulla concessione delle attenuanti generiche quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e non illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione, ogni periodo di sospensione del termine derivante da legittimo impedimento dell'imputato deve essere sottratto dal calcolo del tempo utile alla maturazione dell'estinzione del reato.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a contestare il diniego delle circostanze attenuanti generiche senza denunciare una effettiva illogicità della motivazione è inammissibile in sede di legittimità.
  • Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito può valorizzare solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare singolarmente ogni circostanza allegata dalle parti.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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