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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50246/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato l'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari, deducendo la violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. e il divieto della cosiddetta "contestazione a catena": ha sostenuto che fatti di spaccio accertati l'8 febbraio 2021 erano riconducibili a un medesimo disegno criminoso già oggetto di altra ordinanza cautelare (2015-2017), e che gli elementi a fondamento della seconda ordinanza erano antecedentemente noti, con conseguente retrodatazione dei termini che avrebbe reso inefficace la successiva misura

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato il presupposto necessario per dedurre la contestazione a catena in sede di riesame, ossia che, per effetto della retrodatazione, il termine complessivo di custodia cautelare fosse già interamente scaduto al momento dell'adozione della seconda ordinanza. Ha richiamato il consolidato orientamento e la giurisprudenza costituzionale che consente la deduzione in riesame solo se provata la scadenza dei termini. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende, nonché alla condanna ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che disciplina i reati in materia di stupefacenti; nell'ordinanza cautelare è contestata la detenzione e cessione di cocaina ed eroina. La Corte non entra nel merito sostanziale dei fatti, ma ricorda che i capi contestati sono quelli a base della misura

  • art. 297, comma 3, c.p.p.

    Dispositivo centrale della censura sulla "contestazione a catena" e sulla retrodatazione dei termini di custodia cautelare. La Corte ricorda che la questione può essere dedotta in sede di riesame solo se dimostrato che, per effetto della retrodatazione, il termine era già interamente scaduto al momento del secondo provvedimento

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Norma che indica il motivo di ricorso per cassazione (violazione di legge), utilizzata dal difensore per impugnare l'ordinanza del riesame

  • sentenza Corte costituzionale n. 293 del 6 dicembre 2013

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la pretesa subordinazione della deducibilità della retrodatazione in riesame alla desumibilità di tutti gli elementi dall'ordinanza impugnata. Ciò ha esteso la possibilità di dedurre la questione in riesame ma lasciando fermo il presupposto della scadenza dei termini

  • art. 309 c.p.p. (richiamato nel contesto della giurisprudenza costituzionale)

    Richiamato in relazione all'incostituzionalità di interpretazioni che impedivano il riesame della contestazione a catena; ha influito sulla delimitazione della materia deducibile in sede di riesame

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente; applicata dalla Corte a carico dell'Abbruzzese

Massime di principio

  • La deduzione della "contestazione a catena" in sede di riesame è ammissibile solo se il ricorrente dimostra che, per effetto della retrodatazione, il termine complessivo di durata delle misure cautelari era già scaduto al momento del secondo provvedimento
  • Non è sufficiente allegare genericamente che elementi rilevanti erano già noti: bisogna provare tempi e termini (date degli atti, della conoscenza degli elementi, decorrenze) che portino alla conclusione della scadenza
  • La decisione del riesame si concentra su vizi 'originari' del titolo cautelare; questioni di mera efficacia sopravvenuta richiedono prove documentali precise per essere accolte in cassazione
  • Se i fatti sono temporaneamente distanziati e non emergono elementi oggettivi che colleghino un disegno criminoso unico (concrete modalità, pianificazione persistente, documentazione temporale), il rischio di rigetto per insussistenza della connessione è elevato
  • Per evitare inammissibilità è opportuno che il difensore raccolga e produca fin dal riesame tutta la documentazione (informative, date di deposito, dichiarazioni acquisite) che consenta di computare i termini e dimostrare la retrodatazione

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