Cassazione Penale, Ordinanza n. 28770/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito per evasione e per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. La difesa ha dedotto vizi di motivazione: con il primo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. con riferimento al reato di evasione; con il secondo motivo ha contestato la responsabilità per il capo relativo alla detenzione di stupefacenti, sostenendo che la sostanza fosse destinata a uso personale. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati perché ripetitivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione logica e coerente: quanto al primo profilo, è stato valorizzato il complessivo disvalore della condotta e la non attendibilità della giustificazione dell'uscita dall'abitazione; quanto al secondo, sono stati ritenuti significativi il possesso di più involucri di cocaina, del denaro contante, del bilancino di precisione e di involucri analoghi rinvenuti nella stanza, elementi incompatibili con l'uso personale e sintomatici della destinazione a terzi.
Norme richiamate
Norma richiamata come base della condanna per il reato di evasione contestato al capo a).
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma richiamata come base della condanna per il reato di detenzione di stupefacenti contestato al capo b), ritenuto in fatto riconducibile a una condotta non destinata all'uso personale.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; nel caso concreto è stata esclusa per il reato di evasione.
È parametro per valutare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo nel giudizio sulla particolare tenuità del fatto.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590
Richiamata come precedente di legittimità sul giudizio di particolare tenuità del fatto, improntato a una valutazione globale della concreta fattispecie.
Massime di principio
- Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto non può essere svolto in modo atomistico, ma richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la condotta presenti un significativo disvalore concreto e la giustificazione dell'agente risulti non attendibile alla luce delle circostanze del fatto.
- In materia di stupefacenti, la destinazione a uso personale può essere esclusa da elementi fattuali sintomatici della finalità di cessione a terzi, quali il possesso di più involucri, la disponibilità di denaro contante, la presenza di strumenti di confezionamento e il rinvenimento di materiale analogo nel luogo di dimora.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già vagliate e disattese dai giudici di merito senza una critica analitica della motivazione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono per legge la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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