Cassazione Penale, Sentenza n. 18269/2025 del 14/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore di Cavaliere ha impugnato l'ordinanza del G.I.P. che aveva negato l'applicazione della continuazione tra tre sentenze irrevocabili di condanna, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.). Il ricorso sostiene che il G.I.P. non ha considerato che: a) le prime due sentenze avevano riconosciuto la partecipazione di Cavaliere alla stessa associazione di stampo camorristico per periodi consecutivi; b) quelle stesse sentenze avevano già riconosciuto la continuazione interna tra il reato associativo e reati-fine (estorsioni e armi); c) il terzo fatto (estorsione 2006-2007) è collocabile nello stesso contesto temporale e territoriale (Castellammare di Stabia) e dunque riconducibile al medesimo disegno criminoso. Si evidenziava inoltre che estorsioni e reati in materia di armi sono tipici strumenti del programma associativo mafioso e che, pertanto, i reati-fine erano prevedibili e preordinati all’ingresso nell’associazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al G.I.P. del Tribunale di Napoli per un nuovo esame. La Corte ha censurato la motivazione del G.I.P. come sintetica e approssimativa, in quanto fondata solo sull'ampiezza dell'arco temporale dei reati e priva di valutazione del contesto complessivo. La Corte ha richiamato due punti non considerati dal G.I.P.: (i) le due sentenze di condanna che già accertavano la partecipazione di Cavaliere alla stessa associazione per periodi quasi continui; (ii) il riconoscimento, nelle stesse sentenze, del vincolo di continuazione interna tra reato associativo e reati-fine. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può disapplicare il riconoscimento della continuazione effettuato dal giudice della cognizione senza motivare specifiche e significative circostanze ostative. Tuttavia la Corte ha precisato che il riconoscimento della continuazione tra reato associativo e reati-fine non è automatico: il giudice deve accertare che i reati-fine fossero prevedibili e programmati all'atto dell'ingresso nel sodalizio e non riconducibili a fatti contingenti.
Norme richiamate
reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.)
La sentenza prende in considerazione il reato associativo quale fattore che può estendere la valutazione temporale della permanenza dell'associazione: l'accertamento in sede di cognizione delimita la durata del reato associativo e la prosecuzione della medesima condotta può costituire presupposto per riconoscere la continuazione con altri episodi.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma che consente il ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte l'ha ritenuta applicabile per censurare l'istruttoria e la motivazione insufficiente del G.I.P.
istanza presentata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le richieste al giudice dell'esecuzione relative all'applicazione della continuazione: la Corte ricorda che il G.I.P. deve valutare tali richieste tenendo conto dei precedenti accertamenti di continuazione effettuati in sede di cognizione, salvo motivazione specifica e circostanziata per escluderli.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (precedenti citati)
Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019 (D'Alessandro); Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017 (Olivieri); Sez. 1, n. 37041 del 26/6/2019 (Palumbo); Sez. 5, n. 39837 del 19/5/2014 (Aprile) ...
La sentenza applica il principio consolidato che il giudice dell'esecuzione non può ignorare il riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione, e che l'esclusione della continuazione richiede la dimostrazione di specifiche circostanze ostative; inoltre precisa come vadano interpretati gli accertamenti temporali relativi al reato associativo.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede valutazione complessiva: non basta un arco temporale ampio per escluderla; vanno valutati contesto, sovrapposizione temporale, ambito territoriale e riconoscimenti precedenti.
- Quando il giudice della cognizione ha già riconosciuto la continuazione tra reati analoghi, il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo specifico e circostanziato le ragioni per escludere quel vincolo; l'assenza di tale motivazione porta all'annullamento.
- In caso di reato associativo (art. 416-bis), l'accertamento in sentenza delimita la durata della permanenza nell'associazione e la successiva prosecuzione della condotta può costituire base per collegare altri reati in continuazione.
- La continuazione tra reato associativo e reati-fine (estorsioni, armi) non è automatica: occorre verificare che i reati-fine fossero prevedibili e programmati all'atto dell'ingresso nel sodalizio e non il frutto di circostanze contingenti.
- Il giudice deve esaminare sia elementi oggettivi (temporalità, sovrapposizione, identità territoriale, ruolo dell'imputato nel gruppo) sia gli accertamenti già operati nelle precedenti sentenze di merito.
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