Cassazione Civile, Ordinanza n. 20188/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un tribunale aveva dichiarato il fallimento di una società in nome collettivo e dei soci illimitatamente responsabili su istanza di un creditore. In sede di reclamo, la corte d’appello aveva confermato la dichiarazione di fallimento, ritenendo valida la notificazione dell’istanza di fallimento eseguita presso un indirizzo in cui il socio era stato trovato reperibile, nonostante le risultanze anagrafiche indicasero altra residenza, e ritenendo inoltre non necessaria la notifica all’amministratore giudiziario nominato in sede penale. Il socio ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell’art. 15 l. fall., sostenendo che, a seguito del sequestro preventivo della compagine sociale, la notifica dell’istanza di fallimento avrebbe dovuto essere rivolta all’amministratore giudiziario, quale nuovo amministratore della società, e fatta alla relativa PEC risultante dal registro imprese; 2) violazione dell’art. 15 l. fall. in relazione all’art. 140 c.p.c., sostenendo che la notificazione al socio avrebbe dovuto essere eseguita presso la residenza anagrafica e che quella effettuata in diverso luogo era nulla perché il destinatario non vi abitava né vi aveva familiari conviventi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte territoriale aveva escluso la necessità della partecipazione dell’amministratore giudiziario nel procedimento prefallimentare, affermando che il soggetto nominato custode/amministratore in sede penale non è contraddittore necessario nel giudizio per la dichiarazione di fallimento, nel quale resta necessaria la partecipazione dell’amministratore societario. Ha inoltre respinto il secondo motivo, osservando che la notificazione ex art. 140 c.p.c. eseguita in luogo diverso da quello anagrafico non è nulla quando risulti che il destinatario era di fatto abitualmente reperibile in quel luogo o che vi dimorava abitualmente; le risultanze anagrafiche hanno valore solo presuntivo e possono essere superate da elementi fattuali contrari. La consegna del piego a persona di famiglia convivente fa presumere la sussistenza della residenza, dimora o domicilio nel luogo della notifica, con onere del destinatario di fornire prova contraria. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
regola la notificazione dell'istanza di fallimento; la Corte ne ammette la validità secondo le circostanze di fatto accertate e chiarisce che il custode/amministratore giudiziario non è contraddittore necessario nel procedimento prefallimentare.
il primo motivo è stato ritenuto inammissibile anche alla luce del filtro di inammissibilità per doglianze che non si confrontano con l'orientamento consolidato e con la ratio della decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge nel secondo motivo.
la notificazione effettuata con le formalità previste dalla norma non è nulla solo perché eseguita in luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici, se il luogo corrisponde alla dimora abituale di fatto del destinatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il soggetto nominato custode o amministratore giudiziario in sede penale non è contraddittore necessario: la notifica dell'istanza deve essere rivolta all'amministratore della società, che conserva la rappresentanza nei limiti compatibili con la procedura.
- La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in un luogo diverso dalla residenza anagrafica non è per ciò solo nulla, poiché le risultanze anagrafiche hanno valore soltanto presuntivo e possono essere superate da elementi di fatto che dimostrino l'effettiva abituale dimora del destinatario.
- Se l'atto è consegnato a persona di famiglia convivente nel luogo di notificazione, si presume che quel luogo corrisponda alla residenza, dimora o domicilio del destinatario; chi contesta la validità della notifica deve fornire prova contraria specifica, non essendo sufficienti le sole certificazioni anagrafiche.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata e si limita a reiterare la propria tesi senza confutare il decisum centrale.
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