Cassazione Penale, Ordinanza n. 28414/2025 del 04/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda cinque ricorsi per cassazione proposti avverso una sentenza della Corte d'appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Quattro imputati deducevano, sotto vari profili, vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte di cassazione rileva però che, trattandosi di sentenza resa a seguito di accordo sui punti concordati, il ricorso di legittimità non può introdurre doglianze diverse da quelle relative all'illegalità della pena o a vizi della formazione della volontà di accedere al concordato, del consenso del pubblico ministero o della difformità tra accordo e pronuncia. Un quinto imputato censurava invece la mancata esclusione della recidiva e la mancata applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; la Corte reputa tali censure inammissibili perché di fatto e perché già esaminate e correttamente disattese dai giudici di merito, i quali avevano valorizzato i precedenti specifici dell'imputato in materia di t.l.e. e la recidiva reiterata, ritenendo legittimo il diniego delle attenuanti in bilanciamento per effetto dello sbarramento di cui all'art. 69, comma 4, c.p.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili tutti i ricorsi. Per i quattro ricorrenti che avevano aderito al concordato ex art. 599-bis c.p.p., l'inammissibilità deriva dalla regola per cui l'accordo sui punti concordati preclude in cassazione doglianze diverse da quelle eccezionalmente ammissibili; per il quinto ricorrente l'inammissibilità discende dalla natura di merito delle censure sulla recidiva e sul bilanciamento, già affrontate in modo non illogico dalla Corte territoriale. Conseguentemente, ai ricorrenti sono poste a carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello limita i motivi deducibili in cassazione, precludendo doglianze diverse da quelle eccezionalmente ammissibili.
Lo sbarramento previsto dalla norma impedisce il diverso giudizio di bilanciamento richiesto dal ricorrente quando ricorrono i presupposti ostativi indicati dalla legge.
In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali consegue la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Viene richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica se manca la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'accordo delle parti sui punti concordati comporta la rinuncia a dedurre censure ulteriori, anche rilevabili d'ufficio, salvo l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale e dei vizi relativi alla formazione del consenso o alla difformità tra accordo e decisione.
- Le doglianze che investono la valutazione della recidiva e il giudizio di bilanciamento delle circostanze, quando sorrette da motivazione immune da manifesta illogicità, attengono al merito e non sono deducibili in cassazione come meri vizi di motivazione o violazioni di legge se mirano in sostanza a una rivalutazione del fatto.
- La recidiva può essere valorizzata in presenza di reiterati precedenti specifici e della ricaduta nel medesimo tipo di reato, quale indice di maggiore pericolosità del reo; in tale contesto, il giudice di merito può negare il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche ove la legge preveda uno sbarramento al bilanciamento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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