Cassazione Penale, Ordinanza n. 13478/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando cause di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. L'ordinanza di rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il condannato aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. e impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto l'istanza. Il ricorso conteneva un'unica doglianza, ma non censurava specifici passaggi del provvedimento impugnato: tendeva piuttosto a sollecitare una nuova valutazione del merito circa i presupposti della misura alternativa. La Corte rileva che il Tribunale aveva correttamente valorizzato un dato ostativo decisivo, ossia la mancata indicazione, da parte del condannato, del luogo in cui avrebbe scontato la misura, circostanza che impediva i necessari controlli preliminari sull'adeguatezza del programma trattamentale. Da ciò il giudice di merito aveva desunto l'inidoneità dell'affidamento a perseguire le finalità di prevenzione speciale. La Corte di cassazione conclude che il ricorso non proponeva censure ammissibili ma mirava a una rivalutazione del merito già correttamente apprezzato dal giudice di sorveglianza.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)
disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale, misura alternativa la cui concessione richiede la verifica dell'adeguatezza del programma trattamentale e della sua idoneità alle finalità di prevenzione speciale.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti in materia di sorveglianza, il ricorso è inammissibile quando non individua specifici vizi del provvedimento impugnato e si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del merito.
- Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, la mancata indicazione del luogo di esecuzione della misura impedisce i controlli preliminari indispensabili sulla praticabilità e sull'adeguatezza del programma trattamentale.
- L'affidamento in prova deve essere negato quando gli elementi acquisiti rendono la misura inidonea a perseguire le finalità di prevenzione speciale proprie dell'istituto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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