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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3724/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento del 09/07/2024 per carenza di motivazione specifica in ordine all'applicazione, in misura superiore al minimo, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (art. 186 c.2 lett. b) cod. strada). Il difensore lamentava che il giudice non avesse motivato perché la durata della sospensione fosse fissata oltre il minimo edittale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui, nel patteggiamento, il giudice deve motivare l'aumento della sanzione accessoria solo quando la misura si allontani dal minimo edittale in modo significativo; se la misura è pari o molto prossima al minimo è sufficiente una motivazione implicita. Nel caso concreto la durata minima della sospensione, essendo il fatto aggravato dall'incidente, era pari ad anni 1 (raddoppio del minimo di 6 mesi); la sanzione irrogata è di anni 1 e mesi 2, cioè solo due mesi oltre il minimo e ben al di sotto del massimo edittale (2 anni) e della media edittale (1 anno e 6 mesi). Pertanto la Corte ha ritenuto congrua la motivazione implicita e ha confermato la sanzione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 186 codice della strada

    comma 2, lett. b), comma 2-bis e 2-sexies

    La norma prevede la sospensione della patente come sanzione accessoria per i reati di guida in stato d'"alterazione"; in presenza di aggravante (es. aver provocato un incidente) il minimo edittale può raddoppiare (nel caso concreto minimo pari ad 1 anno). La Corte interpreta che, entro limiti molto prossimi al minimo, la determinazione della durata può ritenersi motivata in via implicita

  • Principio giurisprudenziale della Corte di Cassazione

    Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007

    In caso di patteggiamento il giudice è tenuto a motivare espressamente l'inasprimento delle sanzioni accessorie solo quando la misura si allontani in modo significativo dal minimo; se la misura è pari o molto vicina al minimo è sufficiente la motivazione implicita derivante dalla valutazione complessiva del fatto

Massime di principio

  • Nel patteggiamento la motivazione specifica per aumentare una sanzione accessoria è richiesta solo se la misura si discosta in modo significativo dal minimo edittale; se è molto vicina al minimo la motivazione implicita è sufficiente
  • Quando la norma prevede raddoppio del minimo per aggravanti (es. incidente provocato), il confronto va fatto rispetto al minimo aggravato e non al minimo base
  • Se la sospensione irrogata è inferiore alla media edittale e distante dal massimo, ciò facilita la configurazione di una motivazione implicita adeguata
  • In situazioni analoghe il difensore può contestare l'insufficienza della motivazione solo dimostrando che la misura applicata si discosta significativamente dal minimo; altrimenti il ricorso sarà probabilmente rigettato
  • Il rigetto del ricorso comporta in genere la condanna alle spese processuali per il ricorrente

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