Cassazione Civile, Ordinanza n. 18560/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Una società titolare di un conto corrente bancario aperto da lungo tempo sosteneva che il rapporto fosse stato eseguito con addebito di interessi anatocistici e usurari, oltre che di spese e commissione di massimo scoperto non pattuite. Chiedeva quindi l'accertamento negativo del proprio debito verso la banca e la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Il Tribunale aveva rigettato la domanda perché la società non aveva prodotto tutti gli estratti conto necessari a provare i pagamenti indebiti; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo incomplete le produzioni documentali, inattendibile la consulenza tecnica d'ufficio fondata su integrazioni matematiche non supportate da dati documentali, e non utilizzabile l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in mancanza di previa richiesta ex art. 119 TUB e comunque perché la banca non era tenuta a conservare i documenti oltre dieci anni. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza e violazione dell'art. 115 c.p.c. per aver la Corte d'appello disatteso la CTU senza adeguata motivazione; 2) violazione degli artt. 119 TUB e 210 c.p.c., 2697 c.c. e degli artt. 3 e 24 Cost. per avere escluso che le carenze documentali potessero essere superate tramite esibizione e ricostruzione contabile, nonostante fosse stata formulata una richiesta stragiudiziale degli estratti mancanti e alcuni documenti non fossero ancora soggetti a scadenza decennale; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c. per omesso esame della domanda di nullità di varie clausole; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 24 Cost. e 6 CEDU in punto di spese, assumendo che la banca avrebbe potuto produrre l'intera documentazione e che la durata del giudizio e l'evoluzione giurisprudenziale avrebbero imposto una diversa regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo, e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che, in caso di incompleta produzione degli estratti conto in una controversia di rideterminazione del saldo e ripetizione di indebito, il giudice di merito non possa limitarsi a rigettare la domanda per la sola mancanza di alcuni estratti, ma debba verificare se la documentazione disponibile, eventualmente integrata da altra documentazione idonea, consenta comunque la ricostruzione del rapporto secondo i principi già affermati in materia, oppure motivare in modo puntuale sull'insufficienza del materiale disponibile. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva invece escluso in modo troppo apodittico l'utilizzabilità della documentazione disponibile, pur trattandosi di lacune circoscritte a determinati periodi. La doglianza sulla CTU è stata invece respinta perché il giudice di merito può discostarsi dalle conclusioni del consulente, purché motivi adeguatamente; qui la Corte territoriale aveva spiegato che le integrazioni matematiche non erano sorrette da dati documentali.
Norme richiamate
Il motivo è stato reputato inammissibile: il giudice di merito può dissentire dalla consulenza tecnica d'ufficio se motiva adeguatamente e non viola il principio del libero convincimento se fonda la decisione sulla mancanza di supporto documentale alle elaborazioni tecniche.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla richiesta di esibizione degli estratti conto mancanti; la Corte di cassazione rileva che la questione va riesaminata alla luce dell'eventuale disponibilità di documentazione utile e della correttezza del rigetto automatico per incompletezza documentale.
L'ordine di esibizione non può essere escluso in modo meramente astratto; il giudice deve valutare se la documentazione mancante possa essere acquisita o se la ricostruzione del rapporto sia comunque possibile sulla base degli atti disponibili.
È richiamato in tema di riparto dell'onere della prova: il correntista che agisce per la ripetizione deve provare i fatti costitutivi della pretesa, ma il giudice deve verificare se la prova sia comunque raggiungibile tramite la documentazione disponibile e gli strumenti istruttori consentiti.
Il motivo relativo all'omesso esame della domanda di nullità delle clausole è stato assorbito dopo l'accoglimento del secondo motivo.
La censura sulle spese è stata assorbita dall'accoglimento del secondo motivo.
La censura sulla compensazione/regolazione delle spese è stata assorbita dall'accoglimento del secondo motivo.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla possibilità di superare le carenze probatorie; la Corte non lo esamina autonomamente perché assorbe il motivo sul punto.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla possibilità di acquisire i documenti mancanti; la censura resta assorbita o non decisiva nei termini prospettati.
art. 6 CEDU
Richiamato nel motivo sulle spese; la relativa censura è assorbita.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dal correntista per la ripetizione di indebito e la rideterminazione del saldo, la produzione incompleta degli estratti conto non comporta automaticamente il rigetto della domanda: il giudice deve verificare se il materiale documentale disponibile consenta comunque una ricostruzione attendibile del rapporto, eventualmente integrata da altra documentazione bancaria idonea.
- Qualora manchino solo alcuni estratti conto relativi a periodi circoscritti, il giudice di merito deve motivare in modo puntuale perché la documentazione residua non sia sufficiente alla ricostruzione contabile; non è sufficiente una affermazione apodittica di incompletezza.
- Il giudice può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ma deve dare conto in modo adeguato delle ragioni del dissenso; la consulenza non può tuttavia supplire a carenze probatorie non colmate da documenti.
- Nella controversia bancaria sul saldo del conto corrente, la ricostruzione può fondarsi anche su altra documentazione diversa dagli estratti conto integrali, purché tale documentazione sia idonea a descrivere le movimentazioni e sia valutata dal giudice con criteri di attendibilità.
- L'onere della prova resta a carico della parte che agisce per la ripetizione dell'indebito, ma tale onere deve essere applicato in modo coerente con il principio di acquisizione processuale e con la concreta disponibilità di documenti utili alla ricostruzione del rapporto.
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