Cassazione Penale, Sentenza n. 21534/2025 del 07/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino che, riformando il provvedimento del GIP di Novara su appello del Pubblico Ministero, aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 (detenzione ai fini di spaccio). La difesa ha sollevato due motivi: 1) violazione dell'art. 273 c.p.p., deducendo insufficienza di gravi indizi perché non vi erano cessioni, né strumenti per frazionare/confezionare la sostanza; si contestava che il ritrovamento di 63,23 g di hashish e 470 euro non fosse di per sé idoneo a dimostrare destinazione allo spaccio; 2) violazione dell'art. 275 c.p.p. e carenza di motivazione: la misura cautelare sarebbe sproporzionata rispetto all'entità del fatto e non sarebbe stato specificato il fondamento circa una prognosi di pena detentiva superiore a tre anni (art. 275, comma 2-bis c.p.p.). Si richiamavano anche elementi fattuali (fuga dal luogo noto per spaccio, false dichiarazioni sul lavoro e domicilio) riconducibili ai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato solo il secondo motivo. Il primo è stato dichiarato inammissibile perché consisteva in una richiesta di diversa valutazione delle prove riservata al giudice di merito; la Corte ha richiamato i principi di diritto sul sindacato in Cassazione delle valutazioni probatorie. Tuttavia, il Tribunale del riesame non aveva motivato la scelta della custodia cautelare in ordine alla prognosi di pena superiore a tre anni (art. 275, comma 2-bis c.p.p.), requisito necessario per la custodia intramuraria. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino (art. 309, comma 7 c.p.p.). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 (Testo unico stupefacenti)
Norma sostanziale che inquadra il reato contestato (detenzione ai fini di spaccio). Usata per qualificare il fatto oggetto di misure cautelari.
Norma richiamata in relazione all'appello del Pubblico Ministero che aveva determinato la riforma dell'ordinanza del GIP.
Richiamata dalla difesa per censurare la presunta mancanza di gravi indizi; la Corte ha però ritenuto la censura mera richiesta di riconsiderazione delle prove, inammissibile in Cassazione.
art. 275 c.p.p. (e comma 2-bis)
Regola i criteri di scelta della misura cautelare; il comma 2-bis richiede che, per l'applicazione della custodia intramuraria, il giudice dia conto della sussistenza di una prognosi di pena detentiva superiore a tre anni. La Corte ha annullato l'ordinanza per la mancata motivazione su tale punto.
art. 192 c.p.p. (richiamato in motivazione giurisprudenziale)
Richiamato per distinguere il diverso livello probatorio tra giudizio di merito e fase cautelare: le misure cautelari si fondano su 'gravi indizi' e non sugli stessi canoni di prova richiesti per la condanna.
Norma che determina la competenza per il giudizio successivo; utilizzata per il rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame sulla scelta della misura.
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Richiamata proceduralmente per gli adempimenti di cancelleria; utilizzata in dispositivo.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentito sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della consistenza e del peso degli indizi: le censure che chiedono una diversa lettura delle emergenze probatorie sono generalmente inammissibili.
- Per disporre la custodia cautelare intramuraria deve risultare motivata, nel provvedimento, la prognosi che la pena concreta, in caso di condanna, possa superare tre anni (art. 275, comma 2-bis c.p.p.): l'assenza di tale motivazione comporta annullamento limitato alla scelta della misura.
- Elementi come il ritrovamento della sostanza, la presenza di denaro contante, la fuga dal luogo e dichiarazioni contraddittorie dell'indagato possono integrare gravi indizi di colpevolezza ai fini cautelari, purché il tribunale spieghi logicamente il nesso tra tali elementi e l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.
- Il sindacato di legittimità si limita a verificare la completezza, la logicità e la rilevanza della motivazione del giudice di merito; errori formali o carenze esplicative rilevanti sul punto decisivo (qui la prognosi di pena) possono determinare l'annullamento e il rinvio.
- In situazioni similari, la difesa dovrebbe contestare non solo la consistenza degli indizi, ma soprattutto l'eventuale carenza motivazionale sui presupposti giuridici per la misura (prognosi di pena, necessità e proporzionalità), perché tali profili hanno maggiore probabilità di efficacia in sede di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21527/2025 del 07/06/2025
- Sentenza penale · 7 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21528/2025 del 07/06/2025
- Sentenza penale · 7 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21530/2025 del 07/06/2025
- Sentenza penale · 7 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21532/2025 del 07/06/2025
- Sentenza penale · 7 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21533/2025 del 07/06/2025
- Sentenza penale · 7 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21535/2025 del 07/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →