Cassazione Penale, Sentenza n. 21535/2025 del 07/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del GIP del 19/11/2024 che aveva rigettato l'istanza di restituzione in termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna notificato l'11/10/2024 al domicilio dichiarato (Arzano, via Messina, 8) nelle mani della madre convivente e divenuto esecutivo il 28/10/2024. Con istanza dell'11/11/2024 la difesa aveva chiesto la restituzione ai sensi degli artt. 175 e 670 c.p.p., sostenendo che l'imputato aveva avuto effettiva conoscenza del decreto solo il 14/10/2024 perché assente per lavoro al momento della notifica e non immediatamente informato dalla madre. Il ricorso deduce violazione dell'art. 175, comma 2, c.p.p., lamentando che l'ordinanza non avrebbe indicato gli elementi in base ai quali il GIP ha ritenuto che l'imputato avesse avuto conoscenza effettiva il giorno della notifica.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato l'interpretazione consolidata dell'art. 175, comma 2, c.p.p.: l'istante ha un onere di allegazione di circostanze concrete e verificabili che giustifichino la mancata conoscenza effettiva di un atto regolarmente notificato; in mancanza il giudice può legittimamente rigettare l'istanza senza ulteriori verifiche. Nel caso concreto la difesa si era limitata a segnalare l'assenza per lavoro senza fornire elementi probativi o circostanze tali da escludere la negligenza: pertanto il GIP ha correttamente ritenuto assente il fumus della richiesta di restituzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 175 c.p.p.
"L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato"
La Corte interpreta l'art. 175(2) richiedendo all'istante un onere di allegazione di circostanze concrete e verificabili che giustifichino la mancata conoscenza effettiva; se tali allegazioni non sono fornite, il giudice può rigettare l'istanza senza ulteriori accertamenti
art. 670 c.p.p.
Norma procedurale di riferimento per l'opposizione al decreto penale di condanna; utilizzata come base per la domanda di restituzione nel termine per proporre opposizione
art. 11, comma 6, legge 28 aprile 2014, n. 67
Modifica richiamata che ha influenzato la formulazione dell'art. 175 c.p.p.; la Corte la considera nel quadro dell'interpretazione consolidata sull'onere di allegazione
Massime di principio
- La restituzione in termini prevista dall'art. 175 c.p.p. presuppone, oltre alla regolarità della domanda, che l'istante allegi circostanze concrete e verificabili che giustifichino la mancata conoscenza effettiva dell'atto; non è sufficiente una generica affermazione di mancata conoscenza
- La notifica rituale dà luogo a una presunzione di conoscenza effettiva; il giudice può ritenere acquisita la conoscenza del destinatario se non emergono elementi specifici che facciano ragionevolmente dubitare di ciò
- La semplice assenza dal domicilio per lavoro o la notifica a un convivente non bastano, di per sé, a dimostrare la mancata conoscenza effettiva: occorrono elementi aggiuntivi (es. impossibilità di comunicazione, prova di impossibilità materiale di informarsi, documentazione comprovante l'assenza continuativa e l'impossibilità di ricevere comunicazioni)
- In situazioni analoghe è consigliabile produrre immediatamente documenti e prove (certificato di servizio o dichiarazione del datore di lavoro, testimonianze, comunicazioni intercorrenti con i familiari, documentazione di ricovero o impedimento) che consentano al giudice di verificare il fumus della richiesta
- Se il richiedente non adempie all'onere di allegazione, il giudice può rigettare l'istanza senza ulteriori indagini; pertanto è importante formulare la richiesta in modo circostanziato e tempestivo
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