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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21530/2025 del 07/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90. Deduce: (i) discordanza tra il dispositivo letto in udienza (pena: 2 anni e 6 mesi e €9.000, con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva) e il dispositivo riportato nella sentenza depositata (pena: 3 anni), con conseguente illegittima reformatio in peius; (ii) violazione per mancata declaratoria di prescrizione, sostenendo che il reato sarebbe prescritto prima della sentenza d'appello; (iii) insufficienza della prova rispetto all'elemento oggettivo relativo al contenuto del secondo bidone (trovato vuoto) e mancata valutazione della possibilità di riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 (ipotesi di lieve entità).

La decisione

La Cassazione accoglie parzialmente il ricorso: (i) ritiene fondata la censura relativa alla discrepanza tra dispositivo letto in udienza e dispositivo scritto, stabilendo che la formulazione letta in udienza (2 anni e 6 mesi e €9.000) prevale e che la successiva maggiorazione non poteva essere disposta in peius, con conseguente annullamento senza rinvio limitato al trattamento sanzionatorio e rideterminazione della pena nella misura letta in udienza ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. i) c.p.p.; (ii) respinge il motivo sulla prescrizione: applicando gli artt. 157 e 161 c.p. la recidiva reiterata incide sul calcolo della prescrizione e, considerati gli aumenti e le sospensioni procedurali, il reato non è prescritto; (iii) dichiara inammissibile il motivo sulla carenza di prova/riqualificazione (la Corte di legittimità non riesamina il merito probatorio: i giudici di merito hanno ritenuto convincenti le intercettazioni e gli elementi fattuali). Pertanto la condanna viene confermata sul resto ma la pena detentiva è rideterminata a 2 anni e 6 mesi e €9.000 di multa come risultante dal dispositivo letto in udienza.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1 (e comma 5 invocato dal ricorrente)

    Norma sostanziale che punisce la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti; la Corte territoriale ha ritenuto applicabile la norma generale (non la disciplina più favorevole del comma 5) alla luce della quantità e della condotta di occultamento e recupero.

  • Codice di procedura penale, artt. 533 e 535

    Richiamati nel dispositivo per dichiarare la responsabilità e la motivazione della sentenza; indicano le norme procedurali sulla pronuncia della sentenza e la sua motivazione.

  • Codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. i)

    Consente alla Cassazione, in caso di annullamento limitato, di rideterminare direttamente il trattamento sanzionatorio senza rinvio; utilizzata per ridurre la pena alla misura risultante dal dispositivo letto in udienza.

  • Codice di procedura penale, art. 597, comma 3

    Richiamato nella disamina della regola del divieto di reformatio in peius (principio che tutela l'imputato contro un aggravamento della pena nel giudizio di appello interposto solo dall'imputato) e collegato ai principi della CEDU in tema di prevedibilità della pena.

  • Codice penale, art. 157, commi 2-3

    Stabilisce che per il calcolo della prescrizione occorre considerare la pena stabilita dalla legge per il reato, comprensiva degli aumenti per circostanze ad effetto speciale (quali la recidiva reiterata); le disposizioni dell'art. 69 non si applicano ai fini del computo.

  • Codice penale, art. 161, comma 2

    Imposta i limiti sull'effetto dell'interruzione della prescrizione in presenza di recidiva e viene interpretato dalla giurisprudenza nel senso che la recidiva reiterata incide sia sul termine-base sia sull'entità della proroga in presenza di atti interruttivi.

  • Codice penale, art. 63, comma 3

    Individua la recidiva reiterata fra le circostanze che hanno effetto speciale (usata per giustificare l'aumento del termine di prescrizione).

  • Codice penale, art. 99

    Norma sulla recidiva; richiamata perché la contestazione della recidiva in appello è stata ritenuta generica e aspecifica, con conseguente inammissibilità.

  • Codice penale, art. 69

    Non applicabile ai fini del calcolo della prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 3 (definizione della pena nel computo della prescrizione).

  • Codice di procedura penale, art. 649, secondo comma

    Richiamato per sostenere che l'effetto del 'giudicato interno' può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del processo, come principio generale che regola gli effetti del giudicato.

  • Giurisprudenza e principi CEDU (Del Rio Prada, Greco, E.K. c. Turchia)

    Utilizzati per argomentare che il divieto di reformatio in peius attiene al diritto materiale della pena e richiede prevedibilità e certezza, collegandosi al divieto di interpretazioni nazionali che aggravino la pena in modo imprevedibile rispetto al diritto europeo.

Massime di principio

  • Quando il dispositivo letto in udienza è difforme dal dispositivo riportato nella sentenza depositata, il dispositivo letto in udienza prevale a meno che la difformità sia un evidente errore materiale chiaramente ricostruibile dalla motivazione; se la divergenza non è mero errore materiale, la modifica in peius è vietata e la Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
  • Il divieto di reformatio in peius protegge l'imputato dall'aggravamento della pena in sede di appello quando l'appello è stato proposto solo dall'imputato; la violazione di tale divieto può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di legittimità.
  • Ai fini della prescrizione penale, la recidiva reiterata va computata come circostanza ad effetto speciale che aumenta la pena-base e influisce anche sulla durata dell'interruzione della prescrizione; l'eventuale equivalenza delle attenuanti non esclude l'applicazione della recidiva ai fini del computo della prescrizione.
  • La Corte di cassazione non rientra nel merito della valutazione probatoria: i motivi che implichino una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione fattuale sono, salvo profili di manifesta illogicità o omissione di atti decisivi, inammissibili. Per far accogliere censure di questo tipo è necessario dimostrare incongruenze strutturali, omissioni o evidente carenza probatoria che rendano manifestamente illogica la decisione.
  • Le impugnazioni generiche o aspecifiche (es. contestazione della recidiva senza indicare i presupposti e la specificità) sono inammissibili e possono essere rilevate anche in sede di cassazione.
  • Per ottenere la riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità (art. 73 comma 5 DPR 309/90), è necessario fornire elementi concreti e specifici sul quantitativo e sulla natura della sostanza; l'assenza di tracce materiali non è automaticamente risolutiva se il quadro indiziario (es. intercettazioni, modalità di occultamento, quantità accertata nel primo bidone) è ritenuto dai giudici congruamente probatorio.

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