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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21533/2025 del 07/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Venezia (che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 26/06/2023) con tre motivi: 1) nullità della notificazione del decreto di giudizio immediato per essere stata effettuata presso il difensore di fiducia e non presso il domicilio eletto (presunta nullità insanabile ai sensi dell'art. 179 c.p.p.); 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'accertamento del tasso alcolemico (il ricorrente deduceva che il prelievo era avvenuto circa 1 ora e 13 minuti dopo il sinistro, che vi erano testimonianze e consulenza tecnica di parte che avrebbero potuto modificare la valutazione del tasso al momento del fatto); 3) inutilizzabilità dell'accertamento strumentale per mancato avviso ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la notificazione al difensore di fiducia costituisce nullità di regime intermedio soggetta ai termini di deduzione previsti dall'art. 182 c.p.p. e che l'eccezione è stata sollevata tardivamente in Cassazione, per cui la nullità è sanata (anche considerato che l'imputato aveva conferito mandato di appello al difensore). Sul secondo motivo ha confermato il principio per cui grava sull'imputato l'onere di dimostrare circostanze idonee a privare l'accertamento alcolimetrico di valore dimostrativo; il semplice intervallo temporale tra guida e accertamento non è di per sé sufficiente e le valutazioni teorico-scientifiche generiche sulla curva di assorbimento non superano l'esito dell'alcoltest e la certificazione medica. Sul terzo motivo ha ritenuto che la mancata informazione prevista dall'art. 114 disp. att. c.p.p. può essere tempestivamente eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (art. 180 e art. 182 c.p.p.), e nel caso non è stata tempestivamente dedotta; quindi la condanna per il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-sexies D.Lgs. 285/1992 è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 285/1992, art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-sexies

    art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-sexies D.Lgs. 285/1992

    Norma contestata per guida in stato di ebbrezza oltre i limiti previsti; la Corte ha confermato la condanna ai sensi di tale norma in presenza di accertamento alcolimetrico valido.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Riguarda la nullità della notificazione degli atti; la Corte ha qualificato la notificazione al difensore di fiducia come nullità di regime intermedio la cui eccezione deve essere tempestivamente proposta.

  • art. 182, comma 2 cod. proc. pen.

    art. 182, comma 2 cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini per la deduzione delle nullità; la Corte ha ritenuto che la nullità per notificazione tardiva è sanata se non dedotta nei termini previsti.

  • art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. (riferimento ratione temporis)

    Richiamato per attestare che l'imputato ha conferito al difensore mandato a proporre appello, rafforzando la sussistenza del rapporto fiduciario e quindi la sanabilità della notificazione al difensore.

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede l'avvertimento al conducente della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia prima dell'esame alcolimetrico; la Corte ha ricordato che la violazione di tale avvertimento è eccepibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.

  • art. 180 cod. proc. pen. e art. 182, comma 2 secondo periodo cod. proc. pen.

    art. 180 cod. proc. pen.; art. 182, comma 2 secondo periodo

    Combinato disposto evocato per precisare i termini e l'ambito temporale entro cui possono essere dedotte le nullità relative alle garanzie difensive (in particolare l'art. 114 disp. att.).

Massime di principio

  • La notificazione di atti al difensore di fiducia anziché al domicilio eletto costituisce nullità di regime intermedio: va eccepita tempestivamente secondo i termini dell'art. 182 c.p.p.; se sollevata tardivamente è considerata sanata.
  • In tema di guida in stato di ebbrezza, l'onere di provare che l'accertamento alcolimetrico non rifletteva il tasso al momento del fatto grava sull'imputato; il semplice ritardo temporale tra la guida e l'accertamento non è di per sé sufficiente a escludere la valenza probatoria del test.
  • Le valutazioni teorico-scientifiche generiche sulla 'curva di Widmark' o sull'assorbimento/alcolemia non sostituiscono, senza elementi concreti e specifici (quantità, tempi certi, parametri individuali), la prova strumentale: è necessaria una perizia dettagliata e dati affidabili per rovesciare l'esito dell'alcoltest.
  • La mancata informazione ex art. 114 disp. att. c.p.p. può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado; pertanto, per preservare il vizio è necessario sollevare l'eccezione tempestivamente nel corso del procedimento di merito.
  • Prassi consigliata: eccepire immediatamente eventuali nullità procedurali durante il procedimento di primo grado; se si contesta un accertamento alcolimetrico, produrre perizia tecnica completa con tempi certi, quantità ingerite e valutazioni individuali per poter efficacemente mettere in discussione il valore probatorio del test.

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