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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21532/2025 del 07/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

BELCASTRO impugna per inutilizzabilità/nullità delle conversazioni decrittate acquisite dall'autorità francese tramite OIE sulla piattaforma Sky ECC (violazione artt.267, 270 e 271 cod. proc. pen.). VERSACI deduce (1) vizio di motivazione e violazione di legge per l'affermazione di responsabilità rispetto a cinque episodi ricostruiti sulla base di messaggi/chat (contestando che si tratti di offerte di vendita, la quantità e la tipologia della sostanza) e (2) eccessività e illogicità della misura della pena e degli aumenti per continuazione.

La decisione

Per BELCASTRO: il ricorso è dichiarato inammissibile perché l'imputato, in appello, aveva concluso con un concordato ai sensi dell'art.599‑bis cod. proc. pen. rinunciando a tutti i motivi di appello; le doglianze sulla inutilizzabilità delle prove erano già state rinunciate e quindi non sindacabili in Cassazione. Condanna alle spese e al versamento a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. Per VERSACI: il ricorso è rigettato nel merito. La Corte ritiene che l'apprezzamento del contenuto criptico delle chat e la qualificazione come offerta/intermediazione siano valutazioni di merito non vizianti; i profili introdotti per la prima volta in Cassazione (es. mancato perfezionamento della cessione) sono inammissibili; la rimodulazione della pena da parte della Corte d'appello rientra nella discrezionalità e non è illogica o arbitraria. Condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 599‑bis cod. proc. pen.

    Regola il concordato in appello: la proposta concordata e la conseguente rinuncia ai motivi di appello delimitano l'ambito di sindacato in Cassazione, rendendo inammissibili le doglianze rinunciate.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Prevede l'inutilizzabilità di atti o prove in presenza di vizi; nel caso però l'eventuale doglianza relativa a inutilizzabilità rinunciata con il concordato non può essere ri‑proposta in Cassazione.

  • art. 267 cod. proc. pen.

    Riguarda modalità di acquisizione di atti/documenti dall'estero; la valutazione del rispetto delle forme compete al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se non rinunciata.

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Norme sulle intercettazioni e loro utilizzabilità; la difesa contestava l'applicabilità delle norme sulle intercettazioni ai dati dinamici acquisiti da piattaforme criptate, ma tale questione è stata ritenuta rinunciata con il concordato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Disciplina la pronuncia assolutoria; il ricorrente non può ottenere da Cassazione quanto rinunciato in appello tramite concordato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede il versamento alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, salvo esonero per assenza di colpa.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Fissa i limiti di sindacato in Cassazione: non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello; nuove questioni di fatto introdotte in Cassazione sono inammissibili salvo eccezioni.

  • art. 609 cod. proc. pen.

    Collegato all'art.606: limita la possibilità di dedurre in Cassazione questioni non dibattute in grado di appello, rafforzando il principio della preclusione delle questioni tardive.

  • art. 192 e art. 546 cod. proc. pen.

    art.192 commi 2 e 3; art.546 comma 1 lett. e)

    Norme relative alla motivazione e alle valutazioni probatorie e al rito; sono state richiamate dalla difesa di VERSACI per contestare la motivazione sulla responsabilità rispetto a singoli episodi.

  • art. 73 dPR 309/90

    Norma del testo unico sugli stupefacenti relativa alle sanzioni e tipologie di reati, evocata nella contestazione della qualificazione dei fatti e della tipologia della sostanza.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte sottolinea l'ampia discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione della pena entro i limiti edittali, sindacabile in Cassazione solo se manifestamente illogica o arbitraria.

  • art. 254‑bis cod. proc. pen.

    Citata dalle difese in via argomentativa con riferimento ai limiti di sequestro di dati informatici; la Corte ha però ritenuto la questione rinunciata o comunque di merito già esaminata.

Massime di principio

  • La proposta di concordato in appello ex art.599‑bis e la conseguente rinuncia ai motivi di appello precludono la possibilità di riproporre in Cassazione quelle medesime doglianze; la Cassazione può esaminare solo i profili attinenti alla formazione della volontà, al consenso del PM e alla legittimità formale del concordato.
  • Questioni di utilizzabilità di prove acquisite dall'estero tramite OIE/devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito; se rinunciate nel concordato non sono riesaminabili in Cassazione.
  • L'interpretazione del contenuto criptico o cifrato di messaggi e chat è questione di fatto riservata al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità, travisamento probatorio o arbitrarietà.
  • Non è necessario che l'interlocutore risponda perché si ritenga perfezionata l'offerta: la valutazione si fonda sul contenuto complessivo delle comunicazioni, su elementi evocativi (es. foto di panetti confezionati) e sulla condotta abituale dell'imputato.
  • Le questioni nuove introdotte per la prima volta in Cassazione (es. che un dato episodio non costituisce offerta) sono in genere inammissibili in base agli artt.606 e 609 cod. proc. pen., salvo eccezioni di rilevabilità d'ufficio.
  • La determinazione della pena rientra in ampio grado di discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione sindaca la congruità solo in presenza di motivazione illogica o arbitraria o di eccesso manifestamente ingiustificato rispetto ai parametri di legge.
  • La figura dell'intermediario o la circostanza che l'imputato si rifornisca da terzi non esclude la responsabilità qualora emerga la capacità concreta dell'imputato di procurare o detenere la sostanza e di porla in vendita.
  • Le pronunce delle Sezioni Unite o nuovi indirizzi giurisprudenziali possono orientare il giudice ma non suppliscono alla rinuncia espressa effettuata in sede di concordato; pertanto le difese devono tempestivamente eccepire eventuali profili fondamentali nei gradi di merito.

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