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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21528/2025 del 07/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Napoli che li ha ritenuti responsabili per detenzione ai fini di spaccio di cocaina in ingente quantitativo (60.172 g netti, pari a circa 312.422 dosi). Due motivi di ricorso: 1) carenza di motivazione e mancato riconoscimento, nella massima estensione, delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti (dedotto da entrambi i ricorrenti); 2) (solo per Rosario De Angelis) vizio di motivazione nel rigetto della richiesta di revoca della confisca del denaro sequestrato, con decisione espressa in termini sommari e formule di stile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per quanto riguarda il primo motivo (bilanciamento attenuanti/aggravanti), ritenendo che la valutazione del giudice del merito non presenti vizi tali da consentire sindacato in Cassazione, e ha confermato la rilevanza del dato ponderale (60.172 g) ai fini dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. Ha invece accolto il secondo motivo di De Angelis: la confisca del denaro è stata annullata perché, nella fattispecie di mera detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro può essere disposta solo se ricorrono le condizioni di cui all'art. 240-bis c.p. (come richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90) e non può essere giustificata con generiche formule che affermano una «connessione» tra denaro e reato. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto. È inoltre dichiarata irrevocabile la sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 80, comma 2

    Aggravante per l'ingente quantità di stupefacente; la Corte ha ritenuto che il peso (60.172 g) e il numero stimato di dosi possano essere valorizzati come elemento oggettivamente rilevante e giustificano la esclusione della prevalenza delle attenuanti, senza necessità di ulteriore motivazione sull'estrema offensività.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 73 (commi pertinenti)

    Le norme del titolo relative alla cessione (es. comma 7‑bis) e le previsioni per la cessione non sono direttamente applicabili alla mera detenzione; pertanto non possono essere usate di per sé per giustificare la confisca del denaro nella fattispecie di sola detenzione.

  • art. 240 c.p.

    La confisca prevista dall'art. 240 c.p. riguarda specifiche fattispecie e non è in generale applicabile alla mera detenzione di stupefacenti ai fini della ablazione del denaro in possesso dell'imputato; per la detenzione si deve fare riferimento alle condizioni previste da art. 240‑bis (per i casi particolari).

  • art. 240‑bis c.p.

    Consente la confisca in casi particolari, ad es. quando il denaro/beni non possono essere giustificati in rapporto al reddito del condannato o risultino sproporzionati; la Corte ha ricordato che, per la mera detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro è ammissibile solo ove sussistano le condizioni di tale articolo (richiamato tramite art. 85‑bis DPR 309/90).

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 85‑bis

    Opera il rinvio che rende applicabile all'illecito di detenzione, ove del caso, la disciplina di cui all'art. 240‑bis c.p.; la Corte si è richiamata a questo rinvio per precisare i limiti della confisca del denaro nella fattispecie della sola detenzione.

  • art. 624 c.p.p.

    Riferimento procedurale: la Corte ha dichiarato l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale ai sensi dell'art. 624 c.p.p.

Massime di principio

  • In reati di mera detenzione di stupefacenti la confisca del denaro non è automatica: può procedersi solo se ricorrono le condizioni previste dall'art. 240‑bis c.p. (es. denaro sproporzionato rispetto ai redditi e di cui il condannato non può giustificare la provenienza), richiamato dall'art. 85‑bis d.P.R. 309/90.
  • Non è consentito utilizzare genericamente le norme previste per la cessione (art. 73 comma 7‑bis o art. 240 c.p.) per giustificare la confisca del denaro nella fattispecie di sola detenzione; la motivazione deve esplicitare il nesso e le condizioni di legge.
  • La valutazione del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Cassazione interviene soltanto in presenza di manifesta illogicità o contraddizione nella motivazione.
  • La rilevanza del quantitativo di stupefacente può essere espressa anche tramite il numero di dosi estraibili: se tale dato è oggettivamente rilevante può esentare il giudice dal fornire ulteriori argomentazioni sull'estrema offensività della condotta.
  • Quando venga disposta la confisca del denaro, la motivazione deve documentare concretamente il nesso tra denaro e reato e l'insussistenza di giustificazioni di provenienza; formule sommari o affermazioni generiche possono portare all'annullamento e al rinvio per un nuovo giudizio.

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