Cassazione Penale, Sentenza n. 21528/2025 del 07/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Napoli che li ha ritenuti responsabili per detenzione ai fini di spaccio di cocaina in ingente quantitativo (60.172 g netti, pari a circa 312.422 dosi). Due motivi di ricorso: 1) carenza di motivazione e mancato riconoscimento, nella massima estensione, delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti (dedotto da entrambi i ricorrenti); 2) (solo per Rosario De Angelis) vizio di motivazione nel rigetto della richiesta di revoca della confisca del denaro sequestrato, con decisione espressa in termini sommari e formule di stile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per quanto riguarda il primo motivo (bilanciamento attenuanti/aggravanti), ritenendo che la valutazione del giudice del merito non presenti vizi tali da consentire sindacato in Cassazione, e ha confermato la rilevanza del dato ponderale (60.172 g) ai fini dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. Ha invece accolto il secondo motivo di De Angelis: la confisca del denaro è stata annullata perché, nella fattispecie di mera detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro può essere disposta solo se ricorrono le condizioni di cui all'art. 240-bis c.p. (come richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90) e non può essere giustificata con generiche formule che affermano una «connessione» tra denaro e reato. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto. È inoltre dichiarata irrevocabile la sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 80, comma 2
Aggravante per l'ingente quantità di stupefacente; la Corte ha ritenuto che il peso (60.172 g) e il numero stimato di dosi possano essere valorizzati come elemento oggettivamente rilevante e giustificano la esclusione della prevalenza delle attenuanti, senza necessità di ulteriore motivazione sull'estrema offensività.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 73 (commi pertinenti)
Le norme del titolo relative alla cessione (es. comma 7‑bis) e le previsioni per la cessione non sono direttamente applicabili alla mera detenzione; pertanto non possono essere usate di per sé per giustificare la confisca del denaro nella fattispecie di sola detenzione.
art. 240 c.p.
La confisca prevista dall'art. 240 c.p. riguarda specifiche fattispecie e non è in generale applicabile alla mera detenzione di stupefacenti ai fini della ablazione del denaro in possesso dell'imputato; per la detenzione si deve fare riferimento alle condizioni previste da art. 240‑bis (per i casi particolari).
art. 240‑bis c.p.
Consente la confisca in casi particolari, ad es. quando il denaro/beni non possono essere giustificati in rapporto al reddito del condannato o risultino sproporzionati; la Corte ha ricordato che, per la mera detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro è ammissibile solo ove sussistano le condizioni di tale articolo (richiamato tramite art. 85‑bis DPR 309/90).
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 85‑bis
Opera il rinvio che rende applicabile all'illecito di detenzione, ove del caso, la disciplina di cui all'art. 240‑bis c.p.; la Corte si è richiamata a questo rinvio per precisare i limiti della confisca del denaro nella fattispecie della sola detenzione.
art. 624 c.p.p.
Riferimento procedurale: la Corte ha dichiarato l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Massime di principio
- In reati di mera detenzione di stupefacenti la confisca del denaro non è automatica: può procedersi solo se ricorrono le condizioni previste dall'art. 240‑bis c.p. (es. denaro sproporzionato rispetto ai redditi e di cui il condannato non può giustificare la provenienza), richiamato dall'art. 85‑bis d.P.R. 309/90.
- Non è consentito utilizzare genericamente le norme previste per la cessione (art. 73 comma 7‑bis o art. 240 c.p.) per giustificare la confisca del denaro nella fattispecie di sola detenzione; la motivazione deve esplicitare il nesso e le condizioni di legge.
- La valutazione del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Cassazione interviene soltanto in presenza di manifesta illogicità o contraddizione nella motivazione.
- La rilevanza del quantitativo di stupefacente può essere espressa anche tramite il numero di dosi estraibili: se tale dato è oggettivamente rilevante può esentare il giudice dal fornire ulteriori argomentazioni sull'estrema offensività della condotta.
- Quando venga disposta la confisca del denaro, la motivazione deve documentare concretamente il nesso tra denaro e reato e l'insussistenza di giustificazioni di provenienza; formule sommari o affermazioni generiche possono portare all'annullamento e al rinvio per un nuovo giudizio.
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