Cassazione Penale, Sentenza n. 21527/2025 del 07/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Vercelli che aveva dichiarato Davide Barletta non punibile ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per il reato previsto dagli artt. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida in stato di ebbrezza). Il motivo unico denunciato è violazione di legge: il Tribunale non ha effettuato una valutazione concreta dell'offensività della condotta alla luce dello sforamento della soglia prevista dalla fattispecie più grave (lett. c) dell'art. 186), disattendendo il principio delle Sezioni Unite n. 13681/2016 (Tushaj) che avverte come l'allontanamento dal valore soglia renda meno probabile che il fatto sia esiguo. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata non abbia applicato i criteri consolidati per l'art. 131-bis c.p.: il Tribunale ha valorizzato prevalentemente profili soggettivi (incensuratezza, episodicità) senza esaminare gli elementi oggettivi e le concrete modalità di estrinsecazione della condotta necessarie a valutare la particolare tenuità. La sentenza ha altresì usato impropriamente il parametro della "non particolare gravità" anziché quello della "particolare tenuità" e ha attribuito rilievo all'unicità dell'episodio, che di per sé non incide sulla pericolosità. Per questi motivi la Corte ha annullato la sentenza e rinviato il giudizio alla Corte d'appello di Torino per un nuovo esame.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), comma 2, lett. c) e comma 2-sexies
La norma incriminatrice fissa soglie di punibilità per la guida in stato di ebbrezza; la Corte conferma che tali soglie non escludono a priori l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità, ma impongono che il giudice valuti concretamente l'offensività della condotta alla luce delle modalità e dei tassi alcolemici accertati.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità si riferisce alla connotazione storica della condotta e all'entità complessiva della situazione reale: la valutazione deve essere compiuta con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, all'esiguità del danno o del pericolo e al disvalore complessivo, non in astratto o limitandosi agli elementi tipici.
Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
"quanto più ci si allontana dal valore soglia (tgirt), tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo"
La pronuncia delle Sezioni Unite indica che l'allontanamento dal valore-soglia dei tassi alcolemici rende meno probabile l'applicabilità della causa di non punibilità; tuttavia ciò non determina automaticamente l'esclusione della particular tenuità, che richiede sempre una valutazione concreta delle modalità e del pericolo creato.
Massime di principio
- L'art. 131-bis va applicato dopo un esame concreto e motivato delle modalità della condotta e del grado di pericolo o danno: non è sufficiente richiamare l'episodicità o l'incensuratezza dell'imputato.
- La presenza di soglie di punibilità (es. tassi alcolemici elevati) non esclude automaticamente la causa di non punibilità, ma rende più difficile ritenere il fatto di particolare tenuità; occorre motivare adeguatamente la decisione in relazione agli elementi oggettivi.
- Il giudice deve valutare la "particolare tenuità" e non limitarsi a parlare di "non particolare gravità": il parametro corretto è il basso disvalore complessivo del fatto nella sua concreta dimensione.
- L'unicità o l'occasionalità dell'episodio, da sole, non determinano la tenuità: la pericolosità della condotta va valutata indipendentemente dalla ripetitività dell'evento.
- In caso di motivazione carente sul punto, la sentenza è annullabile e il giudizio deve essere rinnovato dall'organo giudicante competente per un'analisi concreta e puntuale.
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