Cassazione Penale, Ordinanza n. 04090/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di associazione per delinquere aggravata. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando un erroneo inquadramento dei fatti e un travisamento dei fatti contestati, sostanzialmente proponendo una diversa lettura delle risultanze istruttorie e un diverso giudizio di attendibilità delle prove. Con il secondo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto nella fattispecie di favoreggiamento personale e la mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 116 c.p., sostenendo che la condotta sarebbe stata meno grave di quella ritenuta dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le doglianze aspecifiche e, in parte, non consentite in sede di legittimità, perché meramente reiterative di censure già dedotte in appello e già disattese con motivazione congrua e non illogica.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il primo motivo non era consentito e comunque manifestamente infondato, poiché risolveva una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità, e che il travisamento lamentato non riguardava la prova ma una diversa ricostruzione dei fatti. Anche il secondo motivo è stato reputato inammissibile per aspecificità, in quanto riproponeva, in modo generico, doglianze già esaminate e confutate in appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile quando i motivi non sono specifici o si limitano a reiterare censure già formulate senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata.
I vizi di motivazione richiamati devono rientrare nelle categorie tipiche del sindacato di legittimità; non è consentita una nuova valutazione del merito.
La Corte richiama la configurazione del reato di associazione per delinquere aggravata come oggetto dell'accertamento di responsabilità compiuto dai giudici di merito.
Norma invocata dal ricorrente per chiedere la riqualificazione del fatto in favoreggiamento personale.
Norma invocata dal ricorrente per chiedere l'applicazione di una attenuante in relazione al diverso contributo causalmente rilevante nel reato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito mediante la deduzione di un generico travisamento dei fatti, quando la censura si risolva in una diversa lettura delle prove e dell'attendibilità delle fonti.
- Il vizio di travisamento della prova non può essere usato come strumento per sovrapporre alla motivazione della sentenza impugnata una ricostruzione alternativa dei fatti; esso serve solo a verificare la coerenza logica della motivazione rispetto al contenuto effettivo delle prove valorizzate.
- Un motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità quando riproduce doglianze già dedotte in appello senza misurarsi con le argomentazioni con cui il giudice di merito le ha respinte.
- La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto e di applicazione di attenuanti deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; altrimenti la censura resta generica e non scrutinabile in cassazione.
Come è indicizzato
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