Cassazione Penale, Ordinanza n. 11883/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza/sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna di primo grado per violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata acquisizione, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., di una prova ritenuta decisiva, ossia l'audizione di un testimone che la difesa assumeva utile alla decisione. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di recidiva, lamentando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valorizzato una precedente condanna relativa a un fatto successivamente commesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto alla prova richiesta ex art. 507 c.p.p., ha osservato che la difesa non aveva fornito elementi circostanziali idonei a giustificarne l'acquisizione e che la richiesta era comunque tardiva, non essendo il testimone indicato nella lista testi né essendo stata l'audizione richiesta nei modi e nei termini previsti dagli artt. 468, comma 4, e 495 c.p.p. Quanto alla recidiva, ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello, che aveva considerato le precedenti condanne, incluso il delitto di evasione, applicando i principi di legittimità sulla non occasionalità della condotta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non ne specifica il contenuto tipico oltre il riferimento alla fattispecie contestata.
l'acquisizione di una prova decisiva è rimessa al potere del giudice, ma nel caso concreto la richiesta è stata ritenuta infondata per difetto di elementi circostanziali e per tardività.
la richiesta di esame del testimone doveva essere formulata nei termini di indicazione della lista testi; la mancata indicazione ha reso la richiesta tardiva.
ove la necessità della prova fosse emersa successivamente, la difesa avrebbe dovuto richiederne l'ammissione nel corso del processo con le forme previste da tale disposizione.
Massime di principio
- La richiesta di acquisizione di una prova ai sensi dell'art. 507 c.p.p. non può essere accolta quando la difesa non alleghi specifici elementi circostanziali che ne dimostrino la decisività e la necessità per la decisione.
- La mancata indicazione di un testimone nella lista testi rende la richiesta di sua audizione tardiva, salvo che l'ammissione sia tempestivamente sollecitata nei modi processualmente previsti o che sopravvengano le condizioni per una richiesta successiva secondo le regole del codice di rito.
- In sede di legittimità non è consentito prospettare una mera rivalutazione alternativa del materiale probatorio o delle scelte motivazionali del giudice di merito quando la sentenza impugnata abbia già fornito una risposta coerente e non illogica alle censure difensive.
- In tema di recidiva, è legittimo valorizzare le precedenti condanne e la complessiva non occasionalità della condotta, purché il giudice di merito dia conto in modo adeguato della connessione tra i precedenti e il giudizio prognostico richiesto dalla legge.
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