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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35212/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Catania che aveva rigettato la sua istanza di ricusazione del GIP Montoneri. Si deduce che nel provvedimento del 23/10/2020, statuendo su una richiesta di incidente probatorio, il GIP avrebbe indebitamente manifestato il proprio convincimento sul merito, valutando la prova richiesta come irrilevante e inammissibile. Il ricorrente (magistrato del Tribunale amministrativo rinviato a giudizio per corruzione in atti giudiziari ex art. 319-ter c.p.) sosteneva invece che il giudice dovesse limitarsi a valutare i presupposti procedurali degli artt. 391-bis, comma 10, e 392 c.p.p. e avrebbe rilevato la rilevanza delle testimonianze circa utilità indebitamente ricevute tramite retribuzioni alla sua compagna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che il rigetto della richiesta di incidente probatorio configurasse esercizio del potere discrezionale del GIP (art. 190 e art. 398 c.p.p.) sulla manifesta superfluità o irrilevanza della prova, e non una indebita anticipazione del convincimento sul merito. Il GIP si è limitato a una valutazione astratta della rilevanza logica dei dati probatori rispetto all'imputazione e non a valutazioni sulla fondatezza storica dell'accusa. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Disciplina la ricusazione per indebita manifestazione del convincimento del giudice; va interpretata richiedendo un'anticipazione sul merito reale dei fatti, non una valutazione astratta di ammissibilità o superfluità della prova

  • art. 190 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice la valutazione sulle eccezioni e sulle questioni preliminari; autorizza una valutazione discrezionale sull'irrilevanza o superfluità manifesta della prova

  • art. 391-bis, comma 10 e art. 392 cod. proc. pen.

    Regolano l'istituto dell'incidente probatorio e suoi presupposti; l'istanza deve essere valutata anche rispetto a questi articoli, ma il giudice conserva potere di giudizio sulla rilevanza e necessità della prova

  • art. 398, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente al giudice di valutare la manifesta superfluità o irrilevanza della prova nell'esercizio del suo potere discrezionale

  • art. 319-ter cod. pen.

    Norma dell'imputazione (corruzione in atti giudiziari) nella quale si inquadra l'accusa contro il ricorrente; citata per il contesto fattuale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al pagamento delle spese e somme a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La valutazione del GIP sulla richiesta di incidente probatorio può comprendere un giudizio discrezionale di irrilevanza o manifesta superfluità della prova senza costituire ricusazione, purché la valutazione sia astratta e non un'anticipazione dei fatti decisivi sul merito
  • La ricusazione per indebita manifestazione del convincimento (art. 37) richiede prove di un'anticipazione effettiva sul merito e non si configura quando il giudice esercita legittimamente valutazioni preliminari di ammissibilità o pertinenza probatoria
  • Chi propone incidente probatorio deve motivare chiaramente la rilevanza e la necessità della prova in relazione all'imputazione (collegamento logico-fattuale); in mancanza, il provvedimento di rigetto basato su superfluità o durata del processo è difficilmente impugnabile per ricusazione
  • In casi analoghi, per contestare efficacemente un rigetto occorre dimostrare che il giudice ha compiuto valutazioni fattuali decisive (non meramente logiche o astratte) tali da anticipare l'esito del giudizio di merito
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche (spese e sanzioni alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p., da considerare quando si valuta la proponibilità dell'impugnazione

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