Cassazione Civile, Ordinanza n. 15150/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione alla stima dell’indennità ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 per l’acquisizione sanante di una porzione di terreno, già occupata e trasformata dall’amministrazione mediante realizzazione di una corsia stradale e di un marciapiede. I proprietari e il condominio chiedevano un ristoro più elevato, comprensivo del valore del bene, del pregiudizio non patrimoniale e dell’indennità per l’occupazione pregressa. La corte d’appello aveva accolto la domanda e condannato il comune al pagamento di una somma complessiva superiore a quella stimata. Il comune ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della ctu e violazione del contraddittorio per l’uso di una determina comunale acquisita d’ufficio dal ctu; 2) vizio di motivazione e violazione dell’art. 132 c.p.c. per la quantificazione del valore dell’area; 3) violazione delle regole su prova e prescrizione, perché il dies a quo dell’occupazione e dell’indennità sarebbe stato fissato erroneamente alla data di approvazione dell’opera, con conseguente errata esclusione della prescrizione quinquennale; 4) violazione delle norme sulla legittimazione del condominio, ritenuto erroneamente legittimato a far valere diritti riferibili ai singoli condomini; 5) violazione dell’art. 92 c.p.c. per il mancato riconoscimento della compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: i primi due perché non superavano il rilievo che il documento contestato era stato comunque sottoposto al contraddittorio e che la valutazione del valore del bene era un accertamento di merito sorretto da motivazione; il terzo perché la censura non colpiva tutte le autonome rationes decidendi poste a base del rigetto dell’eccezione di prescrizione e, comunque, era priva di interesse; il quarto perché non rispettava l’onere di specificità del ricorso per cassazione e si risolveva in una critica di fatto alla qualificazione dell’area come bene comune; il quinto perché la regolazione delle spese rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti di legge. Il comune è stato quindi condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Costituisce il fondamento dell’opposizione alla stima e della liquidazione dell’indennizzo per acquisizione sanante dell’area occupata e trasformata dalla pubblica amministrazione.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Le censure prospettate dal ricorrente sono state valutate sotto i profili dedotti, ma ritenute inammissibili perché volte a sollecitare un riesame del merito o non specificamente confrontate con le rationes decidendi.
Richiamato dal ricorrente per dedurre una violazione del contraddittorio nella ctu, ma la censura è stata disattesa poiché il documento era stato comunque sottoposto alle parti.
Invocato per contestare sia la ctu sia la ripartizione dell’onere probatorio sulla prescrizione; la Corte ha escluso la fondatezza delle doglianze.
Richiamato per lamentare un vizio motivazionale sulla stima dell’area, ma la censura è stata qualificata come inammissibile perché diretta contro un accertamento di merito.
Invocato per contestare l’onere della prova sulla decorrenza dell’occupazione; la Corte ha ritenuto non colpita una delle rationes e quindi la doglianza priva di interesse.
Richiamato per contestare la legittimazione attiva del condominio, ma la censura è stata giudicata inammissibile per difetto di specificità.
Richiamati per negare che l’amministratore potesse agire senza mandato speciale; la censura è stata però ritenuta meramente fattuale e non specificamente articolata.
Richiamato per contestare il mancato esercizio del potere di compensazione delle spese; la Corte ha ribadito che la loro liquidazione rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito entro i limiti di legge.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
Richiamato per la costituzione della prefettura intimata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento della statuizione sull’obbligo, per il ricorrente soccombente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura contro la consulenza tecnica d’ufficio è inammissibile se il documento contestato è comunque entrato nel contraddittorio e, soprattutto, se la decisione di merito si fonda su autonomi parametri valutativi non incisi dalla doglianza.
- Le contestazioni sul valore di un bene, quando attengano alla ricostruzione tecnico-valutativa del ctu e alla sua recezione da parte del giudice di merito, non sono sindacabili in cassazione come semplice riesame del merito.
- La doglianza sulla prescrizione è inammissibile quando non colpisce tutte le rationes decidendi poste a fondamento della decisione; in tal caso manca l’interesse concreto all’impugnazione.
- L’eccezione di difetto di legittimazione processuale deve essere proposta nel rispetto dell’onere di specificità del ricorso per cassazione, indicando le norme violate e confrontandole puntualmente con la motivazione impugnata; altrimenti la censura è inammissibile.
- La regolazione delle spese processuali, nei limiti dei parametri legali, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la doglianza mira solo a sostituire una diversa valutazione discrezionale.
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