Sentenza del 13/12/2024 n. 32403 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
CAV ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, che aveva riformato la decisione di primo grado e confermato l’avviso di accertamento per Tosap 2014, oltre sanzioni e accessori, relativo al sovrappasso di strade comunali da parte del viadotto autostradale A4 “Passante di Mestre”. Con quattro motivi ha contestato: (1) la mancata efficacia del giudicato esterno formatosi per le annualità 2008-2009 sulla non debenza della tassa; (2) la propria legittimazione passiva, sostenendo di non essere proprietaria dell’opera né concessionaria della sua costruzione; (3) l’assenza del presupposto oggettivo, perché l’opera sarebbe destinata alla viabilità pubblica e non sottrarrebbe il suolo a un uso pubblico, oltre a non essere reversibile al Comune; (4) il mancato riconoscimento dell’esenzione prevista per lo Stato e altri enti pubblici, invocando la natura pubblica e in house di CAV e chiedendo, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: il giudicato non vincola su questioni di interpretazione e applicazione della legge, anche se relative ad annualità precedenti e tra le stesse parti. Sono infondati anche il secondo e il terzo motivo: la Tosap colpisce l’effettiva occupazione, anche soprastante, di suolo comunale o provinciale che ne limiti l’uso collettivo; è soggetto passivo chi dispone e gestisce l’opera durante la concessione, anche se il viadotto appartiene allo Stato, è destinato alla viabilità pubblica o manca una concessione del Comune. La permanenza dell’occupazione non esclude il tributo. È infondato il quarto motivo: l’esenzione dell’art. 49, comma 1, lett. a), richiede che l’occupazione sia effettuata direttamente da uno dei soggetti esenti; la partecipazione pubblica, la qualifica di organismo di diritto pubblico o l’asserita operatività in house non identificano CAV con lo Stato né eliminano la sua autonoma soggettività. Non ricorrevano i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla CGUE. Nessuna statuizione sulle spese, poiché le intimate non hanno svolto attività difensiva. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l’eventuale versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
Il giudicato può formarsi ed essere invocato solo sulle circostanze che hanno costituito oggetto di apprezzamenti di fatto e non anche su questioni giuridiche, giacchè l'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata da un altro giudice.
Il giudicato esterno può vincolare sull’accertamento di fatti, ma non cristallizza l’interpretazione della legge né la soluzione giuridica applicata a una precedente annualità d’imposta.
Artt. 38 e 39 del D.Lgs. 507/1993
Il presupposto impositivo della Tosap è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 D.Lgs. n. 507/1993, dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni o delle Province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, con ciò rilevando il fatto oggettivo della predetta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art. 49 D.Lgs. cit.
La tassa è dovuta quando l’occupazione, anche di fatto e anche senza titolo comunale, sottrae effettivamente suolo o spazio pubblico al suo uso collettivo. Sono comprese le occupazioni soprastanti o sottostanti; il soggetto passivo è il titolare della concessione o, in mancanza, l’occupante di fatto.
Art. 49, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 507/1993
L'esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti dall'art. 49, comma 1, lett. a), D.Lgs. 507/1993 postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile proprio al soggetto esente, sicché, nel caso di detenzione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica (come un tratto di rete autostradale inclusiva di un viadotto sopraelevato), alla stessa non spetta l'esenzione.
L’esenzione opera solo se l’occupazione è direttamente riferibile all’ente espressamente esente. La proprietà statale dell’opera e il suo futuro ritorno allo Stato non esonerano la società concessionaria che la realizza o la gestisce.
Art. 267 TFUE
Con sentenza 6 ottobre 2021 in causa C-561/19 (Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi c/ RFI Spa), la CGUE ha ribadito (par. 33), sulla scorta di numerosi richiami, che il giudice di ultima istanza è esonerato dal rinvio pregiudiziale ogniqualvolta abbia constatato che "la questione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del diritto dell'Unione di cui si tratta è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte, oppure che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi".
Il giudice di ultima istanza non deve rinviare la questione alla CGUE quando essa non è rilevante, è già stata chiarita o la corretta interpretazione del diritto UE è evidente. La Corte ha ritenuto che tali presupposti ricorressero nel caso concreto.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 115/2002
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, fermo restando che il pagamento è previsto solo se dovuto.
Massime di principio
- La Tosap può applicarsi a un viadotto o a un’altra infrastruttura che sovrasta una strada comunale se l’opera limita concretamente l’uso collettivo dello spazio sottostante; non occorre che il Comune ne abbia perso la proprietà o l’uso in ogni possibile forma.
- Ai fini della Tosap conta l’occupazione effettiva e chi ne dispone durante il periodo considerato. La proprietà statale dell’infrastruttura, la finalità pubblica dell’opera e l’assenza di una concessione comunale non escludono di per sé l’imposizione.
- Una società concessionaria può essere soggetto passivo anche se non ha costruito l’opera o non ne è proprietaria, quando ne ha la disponibilità e ne cura la gestione, realizzando così l’occupazione dello spazio pubblico.
- L’esenzione riservata agli enti pubblici non si estende automaticamente a una società partecipata o in house: occorre che l’occupazione sia direttamente imputabile al soggetto esente, non basta la partecipazione pubblica, il controllo analogo o la destinazione pubblica degli utili.
- Una decisione relativa a precedenti annualità non vincola il giudice successivo sulla qualificazione giuridica e sull’interpretazione delle norme tributarie; può rilevare il giudicato su fatti accertati, ma non la soluzione interpretativa della legge.
- Il rinvio pregiudiziale alla CGUE non è automatico su richiesta di una parte: il giudice di ultima istanza può ometterlo se la questione UE non è rilevante, è già stata chiarita o non lascia ragionevoli dubbi interpretativi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 dic 2024Sentenza del 13/12/2024 n. 32283 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 dic 2024Sentenza del 13/12/2024 n. 32289 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 dic 2024Sentenza del 13/12/2024 n. 32293 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 dic 2024Sentenza del 13/12/2024 n. 32296 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 dic 2024Sentenza del 13/12/2024 n. 32303 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 dic 2024Sentenza del 13/12/2024 n. 32315 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →