Cassazione Civile, Ordinanza n. 29874/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia originava dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2000. Dopo un precedente giudizio definito con sentenza di cassazione con rinvio, il contribuente aveva riassunto la causa davanti alla Commissione tributaria regionale. Quest'ultima aveva dichiarato tardiva la riassunzione, ritenendola proposta oltre il termine di tre mesi. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il contribuente deduceva nullità della sentenza per falsa applicazione dell'art. 392 c.p.c., dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 63 d.lgs. 546/1992, sostenendo che nella fattispecie dovesse applicarsi il diverso termine previsto dal rito tributario per la riassunzione dopo cassazione con rinvio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha chiarito che, quando la Cassazione rinvia alla Commissione tributaria provinciale o regionale, la riassunzione deve avvenire nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 63, comma 1, d.lgs. 546/1992, come modificato dal d.lgs. 156/2015. Tale termine si applica alle sentenze depositate dal 10 gennaio 2016, quindi anche al caso concreto, in cui la sentenza era stata depositata il 14 maggio 2019. La CTR ha quindi erroneamente applicato il termine di tre mesi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione delle intimate.
Norme richiamate
È stato invocato come norma processuale che consente di denunciare la nullità della sentenza per errori di diritto processuale.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il termine e le forme della riassunzione dopo cassazione con rinvio non erano quelli applicati dalla CTR, ma quelli speciali del rito tributario.
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato per affermare l'applicabilità delle disposizioni del processo tributario alla riassunzione del giudizio rinviato.
La riassunzione del giudizio dopo cassazione con rinvio davanti al giudice tributario deve essere proposta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza; il termine è quello introdotto dal d.lgs. 156/2015 e si applica alle sentenze depositate dal 10 gennaio 2016.
Ha ridotto da un anno a sei mesi il termine per la riassunzione previsto dall'art. 63 d.lgs. 546/1992.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la Corte di cassazione rinvia la causa al giudice tributario, la riassunzione va effettuata nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
- Il termine speciale previsto dall'art. 63 d.lgs. 546/1992 prevale rispetto al termine ordinario di cui all'art. 392 c.p.c. nelle controversie soggette al rito tributario.
- La riduzione del termine di riassunzione da un anno a sei mesi, introdotta dal d.lgs. 156/2015, si applica alle sentenze depositate dal 10 gennaio 2016 in avanti.
- La declaratoria di tardività della riassunzione è illegittima se il giudice applica un termine non coerente con la disciplina speciale del processo tributario.
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