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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25429/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

La curatela fallimentare ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione, nella parte in cui erano state poste le spese processuali a carico della parte soccombente in favore della controricorrente, nonostante nel controricorso fosse stato dichiarato che quest'ultima era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La richiesta era quindi diretta ad allineare la statuizione sulle spese alla disciplina speciale applicabile quando la parte vittoriosa è ammessa al gratuito patrocinio, con conseguente obbligo del soccombente di versare le spese all'Amministrazione Finanziaria dello Stato e non alla parte assistita.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale. Ha ritenuto ammissibile il rimedio ex art. 287 c.p.c. perché l'errore riguardava la regolazione delle spese processuali e risultava dalla stessa ordinanza e dal controricorso l'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato. Ha quindi disposto la correzione della motivazione e del dispositivo della precedente ordinanza, sostituendo alla condanna al pagamento delle spese in favore della controricorrente la condanna del soccombente a corrispondere le spese del giudizio di legittimità all'Amministrazione Finanziaria dello Stato, con annotazione sull'originale del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    è il rimedio utilizzabile per correggere l'errore materiale relativo alla statuizione sulle spese processuali quando il dispositivo non sia conforme alla disciplina applicabile al patrocinio a spese dello Stato

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 133

    quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la parte soccombente deve versare le spese all'Amministrazione finanziaria dello Stato

  • Cass. Sez. U. n. 16415 del 2018

    richiamata per affermare l'ammissibilità della correzione di errore materiale in materia di spese processuali

  • Cass. n. 15817 del 2019

    richiamata a sostegno della correzione del dispositivo che erroneamente disponga il pagamento delle spese in favore della parte ammessa al patrocinio

  • Cass. n. 4216 del 2020

    richiamata a sostegno del principio secondo cui la condanna alle spese deve essere disposta in favore dello Stato quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio

  • Cass. n. 9384 del 2018

    richiamata come ulteriore conferma dell'orientamento sulla correzione dell'errore materiale in tema di spese

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto in una statuizione sulle spese processuali è correggibile con il procedimento di correzione quando il provvedimento, per come formulato in motivazione e in dispositivo, non è conforme alla disciplina risultante dagli atti del giudizio.
  • Se la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese non deve essere pronunciata in suo favore, ma deve essere formulata in modo tale da imporre alla parte soccombente il versamento delle spese all'Amministrazione finanziaria dello Stato.
  • La correzione dell'errore materiale è ammissibile anche quando l'inesattezza riguardi la sola individuazione del destinatario della condanna alle spese, purché l'errore risulti dal contesto del provvedimento e dagli atti richiamati.
  • In materia di patrocinio a spese dello Stato, la regolazione delle spese processuali deve rispettare il meccanismo di pagamento in favore dell'Erario e non della parte assistita, ove questa sia stata dichiarata ammessa al beneficio.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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