Cassazione Penale, Ordinanza n. 23125/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Lecce che aveva confermato la sua condanna per il reato di minaccia ex art. 612 c.p. Dalla motivazione emerge che i quattro motivi di ricorso erano tutti costruiti, in sostanza, come censure di vizio di motivazione; il secondo motivo invocava anche la violazione dell'art. 192 c.p.p., ma sempre in relazione alla ricostruzione del fatto e alla valutazione della prova; il quarto motivo denunciava la violazione dell'art. 612 c.p. assumendo in realtà una errata applicazione della norma per effetto di una ricostruzione asseritamente carente o contraddittoria della fattispecie concreta. La Corte rileva inoltre che, trattandosi di sentenza d'appello relativa a reato di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione era consentito soltanto per violazione di legge, non per vizi motivazionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero inammissibili perché diretti a sollecitare un sindacato sul vizio di motivazione, non consentito nel caso di ricorso avverso sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, essendo esperibile il ricorso solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, c.p.p. e dell'art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando colpa nella proposizione di un'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice contestata nel merito; la Corte richiama che la deduzione di un'erronea applicazione della legge, fondata però sulla contestazione della ricostruzione del fatto, non integra un valido motivo nei limiti del ricorso ammesso.
Le censure formulate come violazione dell'art. 192 c.p.p. sono ricondotte dalla Corte a doglianze sul vizio di motivazione, quindi non deducibili nei limiti del ricorso nel caso concreto.
Per le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, non per vizi motivazionali.
art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000
Concorre a delimitare i motivi proponibili in cassazione contro le sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace, limitandoli alla violazione di legge.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità colpevole del ricorso, è dovuto il pagamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è limitato alla sola violazione di legge; non sono deducibili censure di merito o di motivazione.
- La denuncia formalmente riferita alla violazione dell'art. 192 c.p.p., quando investe la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto, si risolve in una doglianza sul vizio di motivazione.
- La deduzione di violazione di legge penale è inammissibile quando, in realtà, mira a contestare l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se l'impugnazione è manifestamente colpevole, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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