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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14865/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure fossero generiche e comunque volte a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva qualificato il fatto come rapina ex art. 628 c.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 27/02/2024. I motivi deducono violazione di legge e vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica del fatto. La difesa chiede, in sostanza, una rivalutazione delle fonti probatorie e una diversa ricostruzione dei fatti secondo criteri valutativi alternativi rispetto a quelli adottati dai giudici di merito, senza però indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate in sentenza. La Corte rileva che il fatto è stato correttamente sussunto nella fattispecie di rapina.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La Corte afferma che il fatto, per come ricostruito dai giudici di merito, è stato correttamente sussunto nella fattispecie di rapina.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per la proposizione di censure non consentite in cassazione, dirette a una rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di ricostruzione alternativa dei fatti, salvo che siano denunciati specifici travisamenti delle emergenze processuali.
  • La doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto deve essere sorretta da censure specifiche e puntuali; se si limita a proporre una diversa lettura del compendio probatorio, il ricorso è inammissibile.
  • Quando la motivazione della sentenza di merito espone in modo логico e giuridicamente corretto le ragioni della sussunzione del fatto nella fattispecie incriminatrice, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

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