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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03615/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento fondata su una pluralità di cartelle esattoriali per un importo complessivo di euro 30.658,84. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo non provata la notifica delle cartelle e, conseguentemente, prescritto il credito tributario. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell'art. 2 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., sostenendo che la motivazione sarebbe stata omessa o solo apparente nella parte in cui aveva ritenuto non dimostrata la notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione. In sostanza, la ricorrente mirava a rimettere in discussione la valutazione di merito compiuta dal giudice tributario sulla prova della notifica degli atti presupposti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come vizio di nullità e di motivazione apparente, in realtà investisse l'apprezzamento di merito del giudice territoriale sulla prova della notifica degli atti presupposti e degli atti interruttivi della prescrizione, valutazione non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre escluso che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione mancante o meramente apparente, poiché conteneva una ratio decidendi comprensibile e sufficiente, basata sulla mancata dimostrazione della notifica delle cartelle, con conseguente prescrizione del credito. La Corte ha poi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e, in ragione della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato la sanzione di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., ponendo a carico della ricorrente una somma equitativa in favore della controricorrente e un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato quale parametro della denunciata nullità, ma la Corte rileva che la censura, in realtà, mira a contestare il merito della valutazione probatoria e non un vizio di omessa pronuncia.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione di tale norma non può essere dedotta per censurare la sola valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove illegali o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono.

  • art. 116 c.p.c.

    Il principio del libero convincimento opera sul piano del merito e non è sindacabile in cassazione se la doglianza si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    È evocato tra le norme processuali asseritamente violate, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione idonea a fondare il ricorso.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    È richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte esclude che la motivazione della decisione impugnata sia apparente o mancante.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Non è il veicolo corretto per denunciare una mera erronea valutazione delle prove; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché mascherava una critica al merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ricorda che l'asserito errore nella valutazione delle prove, nei limiti consentiti, va ricondotto semmai a tale vizio, non al n. 4.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve raggiungere il "minimo costituzionale"; il vizio ricorre solo in caso di motivazione totalmente mancante, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È sufficiente che la sentenza esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione, potendosi ritenere implicitamente disattesi gli argomenti difensivi non espressamente esaminati.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata adottata in conformità alla proposta di definizione accelerata del giudizio; la Corte richiama anche la disciplina sanzionatoria collegata a tale rito.

  • art. 380-bis-1 c.p.c.

    Viene indicato come base della trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte applica la condanna equitativa per responsabilità aggravata in ragione della definizione del ricorso conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Viene applicata anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quale misura sanzionatoria per abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle amministrazioni dello Stato, richiamando il regime della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è ammissibile solo quando si alleghi l'utilizzo di prove non dedotte, prove acquisite fuori dai limiti di legge o l'attribuzione a prove non legali di efficacia probatoria piena.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo quando manchi del tutto o sia meramente apparente, cioè non consenta di percepire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non è invece sindacabile la mera insufficienza o l'incompletezza argomentativa se il "minimo costituzionale" è rispettato.
  • In materia di riscossione, il mancato assolvimento dell'onere di provare la notifica delle cartelle o degli atti presupposti può legittimare il giudice di merito a ritenere non interrotta la prescrizione del credito.
  • Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la disciplina può comportare una condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto il mancato adeguamento alla proposta confermata nella decisione finale è valutato come indice di abuso del processo.
  • Gli argomenti difensivi non esaminati specificamente non determinano di per sé nullità della sentenza, se la decisione espone comunque gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il decisum, dovendosi intendere implicitamente disattesi gli ulteriori rilievi non decisivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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