Cassazione Penale, Sentenza n. 40984/2025 del 19/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in sede di riesame, aveva confermato il decreto di sequestro probatorio del Pubblico ministero del 28 maggio 2025 relativo a dispositivi informatici e altri beni, sostenendo: (i) violazione dell'art. 649 c.p.p. per violazione del principio del "ne bis in idem cautelare", perché il nuovo sequestro avrebbe avuto ad oggetto i medesimi elementi già valutati e ritenuti insufficienti nella precedente ordinanza di annullamento del 16 maggio 2025; (ii) vizio di motivazione del Tribunale nel ritenere che il nuovo provvedimento fosse fondato su elementi nuovi (le intercettazioni telefoniche), quando tali intercettazioni erano già autorizzate e in corso all'epoca del primo sequestro; (iii) illegittimo utilizzo di dati acquisiti in forza del primo sequestro poi annullato, con riferimento anche alle copie forensi estratte prima dell'annullamento e alla conseguente obbligazione alla restituzione dei dispositivi e delle copie.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondato il vizio di "ne bis in idem cautelare", affermando il principio secondo cui la preclusione del giudicato cautelare opera soltanto "rebus sic stantibus": non è vietata una nuova misura reale se essa è fondata su elementi non valutati precedentemente dal giudice (anche se già nella disponibilità dell'accusa). Il Collegio ha ritenuto che le intercettazioni e i relativi brogliacci/trascrizioni costituissero elementi di indagine "inediti" rispetto a quanto valutato nel precedente riesame, sicché il nuovo decreto di sequestro poteva essere legittimamente adottato e confermato. Quanto all'uso di dati eventualmente estratti prima dell'annullamento, la Corte ha valutato che non risultava dimostrato che il Pubblico ministero avesse utilizzato elementi acquisiti illegittimamente per fondare il nuovo provvedimento; inoltre, formalmente non vi fu soluzione di continuità tra i due sequestri, essendo il nuovo decreto notificato e i beni in pratica non già utilizzati in modo tale da concretare un'acquisizione irreversibile ai fini del nuovo provvedimento. Per questi motivi i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti sono stati condannati alle spese.
Norme richiamate
Indica il reato contestato (associazione di tipo mafioso). La norma è riportata solo a indicare il capo di imputazione; dalla motivazione non emergono specifiche questioni interpretative sulla fattispecie sostanziale.
Indica il reato di truffa, anch'esso parte dell'imputazione. Come per l'art. 416, la norma è richiamata a titolo di incolpazione e non è oggetto di specifica interpretazione nella decisione.
La norma disciplina l'impugnazione delle misure cautelari e il regime del giudicato cautelare. La Corte interpreta la disciplina del "ne bis in idem cautelare" nel senso che il divieto di reiterare o confermare una misura annullata opera solo se la situazione di fatto è rimasta sostanzialmente immutata e la nuova misura è fondata sugli stessi elementi già valutati e rigettati; non impedisce invece l'adozione di una nuova misura sulla base di elementi non precedentemente valutati dal giudice del riesame.
Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 34607 del 26/06/2008 (Pavan, Rv. 240703-01)
Richiamata per il principio secondo cui il divieto di "bis in idem" cautelare impedisce la conferma di un provvedimento sulla base degli stessi elementi posti a fondamento di uno precedente già annullato, ma non impedisce l'adozione della misura se sussistono elementi non valutati in precedenza.
Giurisprudenza citata: Sez. 5, n. 4937 del 25/11/2021, dep. 10/02/2022 (Cavatorta, Rv. 282776-01)
Ulteriore conferma del principio giurisprudenziale secondo cui il divieto di reiterazione si applica solo in presenza di identità di situazione e degli stessi elementi istruttori già valutati negativamente.
Massime di principio
- Il principio del "ne bis in idem" in ambito cautelare (sequestro probatorio) impedisce la reiterazione o la conferma di un provvedimento solo se il nuovo provvedimento è fondato sugli STESSI elementi già valutati e rigettati dal giudice: se sussistono elementi nuovi o non valutati, la misura può essere legittimamente adottata anche se tali elementi erano già nella disponibilità dell'accusa.
- Una intercettazione o altri atti d'indagine possono essere considerati "elementi nuovi" quando non sono stati effettivamente valutati dal giudice nell'ambito del precedente procedimento incidentale, indipendentemente dalla data della loro acquisizione o autorizzazione.
- Se il pubblico ministero aveva materialmente eseguito attività (es. copia forense) prima dell'annullamento dell'originario sequestro, la semplice esistenza di tali copie non determina automaticamente l'illegittimità del successivo sequestro: occorre dimostrare l'effettivo utilizzo e la derivazione del nuovo provvedimento da elementi acquisiti illegittimamente.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è opportuno: (a) contestare puntualmente quali elementi siano stati valorizzati dal giudice nel precedente riesame; (b) documentare che gli elementi evocati come "nuovi" erano già stati non solo in possesso dell'accusa ma anche concretamente prodotti/valutati dal giudice; (c) chiedere, in caso di acquisizione di copie forensi, la certificazione della mancata analisi o, se analisi effettuata, l'indicazione degli esiti e della loro utilizzazione ai fini del nuovo provvedimento; (d) proporre tempestivamente istanza di restituzione dei beni e delle copie in ogni sede opportuna.
- La continuità formale tra un primo e un secondo sequestro (notifica/esecuzione immediata del nuovo provvedimento senza soluzione di continuità) può indebolire la tesi di un'acquisizione illegittima irreversibile, ma non esclude l'opposizione fondata su violazioni procedurali o sull'uso di elementi vietati.
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