Cassazione Penale, Ordinanza n. 15253/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la sua condanna per ricettazione di un telefono cellulare. Deduce: 1) nullità/inutilizzabilità per inosservanza degli artt. 178, lett. c), 179, 185 e 420-quater c.p.p., sostenendo vizi nella notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e degli atti introduttivi; 2) violazione degli artt. 648 e 712 c.p. e omessa motivazione per mancata riqualificazione del fatto in acquisto di cose di sospetta provenienza; 3) violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizi motivazionali per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; 4) violazione degli artt. 20-bis e 133 c.p. e dell'art. 53 l. n. 689/1981, oltre a vizi motivazionali, per la mancata sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il giudizio di merito resta fermo nella parte in cui ha affermato la responsabilità dell'imputato per ricettazione; la Corte ha ritenuto corrette la notifica degli atti, la qualificazione del fatto come ricettazione, il diniego della particolare tenuità e il mancato ricorso alla pena sostitutiva in ragione dei precedenti penali.
Norme richiamate
Dedotto come norma processuale violata; la Corte esclude il vizio ritenendo regolari le notifiche e non sussistente la nullità eccepita.
Richiamato dal ricorrente per sostenere una nullità, ma ritenuto non violato.
Richiamato nel motivo processuale; la Corte non ravvisa conseguenze invalidanti.
Richiamato nel primo motivo; la Corte afferma che l'imputato era stato ritualmente citato e aveva anche rinunciato a comparire.
L'avviso ex art. 415-bis può essere notificato presso il difensore domiciliatario.
La Corte conferma la configurabilità della ricettazione, ritenendo desumibile l'elemento soggettivo dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene.
La richiesta di riqualificazione in acquisto di cose di sospetta provenienza è respinta, perché nel caso concreto sussistono gli elementi della ricettazione.
Il mancato riconoscimento della particolare tenuità è ritenuto логico e corretto in ragione del valore del telefono ricettato e dell'entità del danno.
Richiamato in relazione alla richiesta di pena sostitutiva.
Utilizzato per la valutazione giudiziale dei precedenti penali ai fini della sostituzione della pena.
art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato quale base normativa per la pena pecuniaria sostitutiva; la Corte approva il diniego fondato sui precedenti penali.
Massime di principio
- Ai fini della ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, poiché tale condotta è sintomatica di volontà di occultamento e di acquisto in mala fede.
- La rituale notificazione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. può essere eseguita presso il difensore domiciliatario; se l'imputato è stato poi personalmente citato e ha rinunciato a comparire, non è configurabile la nullità denunciata.
- La riqualificazione del fatto in acquisto di cose di sospetta provenienza non è dovuta quando il compendio probatorio consente di ritenere integrata la ricettazione, specie in presenza di indici univoci della mala fede dell'agente.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è immune da censure se fondato su una motivazione coerente con il valore del bene e con l'effettiva offensività del fatto.
- La concessione di una pena sostitutiva può essere negata valorizzando i precedenti penali dell'imputato in funzione prognostica rispetto alla prevenzione di nuovi reati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15171/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15172/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15175/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15176/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15177/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15178/2026 del 28/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →