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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11093/2020 del 10/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

Una condomina proprietaria di un ufficio al primo piano e di un appartamento al quarto piano convenne nel 2011 il condominio e la società incaricata di trasformare l’impianto centralizzato di riscaldamento da gasolio a metano, chiedendo il risarcimento dei danni da allagamenti e dalla deformazione e rottura di caloriferi. I lavori erano stati eseguiti nel 2007; i danni erano stati ricondotti a perdite dalle valvole di detenzione e a un’eccessiva pressione dell’acqua durante prove di funzionamento dell’impianto, benché il contatore del gas fosse stato installato solo il 28 gennaio 2008. La compagnia dell’appaltatrice aveva già versato alla condomina Euro 1.260,00 per alcuni danni. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2883/2016, respinse le domande, ritenendo non sufficientemente provata la causa delle deformazioni e non riconducibili i danni al nuovo impianto non ancora allacciato alla rete del gas. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 5025/2017, riformò la decisione: attribuì i danni ai caloriferi alle prove di funzionamento, secondo il criterio del più probabile che non, condannò l’appaltatrice e escluse la corresponsabilità del condominio; ritenne inoltre tardiva la denuncia assicurativa, in quanto effettuata il 17 dicembre 2009, oltre due anni dopo gli eventi del 2007. L’appaltatrice propose cinque motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., sostenendo che, prima dell’allacciamento del contatore, non potevano essersi svolte prove in pressione del nuovo impianto; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., per asserita mancanza di prova dei danni ai caloriferi e al parquet; (3) violazione degli artt. 2697 e 2043 c.c., contestando il valore indiziario delle dichiarazioni di un condomino e dell’amministratore; (4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., per avere la Corte d’appello recepito le conclusioni dei consulenti tecnici; (5) violazione degli artt. 2966 e 1917 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, contestando la tardività della denuncia assicurativa, anche in relazione alla data di ultimazione dei lavori e al pagamento parziale già disposto dall’assicurazione. La condomina propose ricorso incidentale per violazione dell’art. 2051 c.c., sostenendo la responsabilità da custodia del condominio sull’impianto comune. La compagnia assicuratrice dell’appaltatrice resistette; il condominio resistette al ricorso principale.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi del ricorso principale. Il primo è stato ritenuto infondato: l’installazione successiva del contatore non escludeva la responsabilità, poiché la Corte d’appello aveva accertato che si erano svolte prove di funzionamento del nuovo impianto, ancora collegato alla vecchia caldaia, e che tali prove avevano con probabilità causato i danni. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili perché, pur formalmente denunciando violazioni di legge e delle regole sull’onere della prova, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, senza dedurre le specifiche violazioni che consentono il sindacato di legittimità sugli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. È stato accolto il quinto motivo: la Corte d’appello aveva apoditticamente escluso la copertura assicurativa per i danni da rottura delle valvole, benché l’assicurazione avesse aperto una pratica e versato Euro 1.260,00, condotta che implicava il riconoscimento della tempestività della denuncia; inoltre non aveva esaminato la deduzione secondo cui, per i danni ai caloriferi, il termine biennale previsto dalla polizza decorreva dall’ultimazione dei lavori e non dalla data del sinistro. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale questione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Il ricorso incidentale della condomina è stato rigettato perché non censurava specificamente la ratio secondo cui il condominio era intervenuto tempestivamente e i danni residui derivavano da fatto del terzo non prevedibile né evitabile, idoneo a interrompere il nesso causale.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La Corte d’appello ha infatti evidenziato che risulta provato che siano state effettuate prove di funzionamento sui nuovi impianti installati dalla R. – ancorchè gli stessi fossero ancora allacciati alla vecchia caldaia a gasolio – e risulta altresì provato, in base al principio del più probabile che non, che tali prove siano causa dei danni ai caloriferi lamentati dalla C.

    La responsabilità per fatto illecito è stata affermata sulla base dell’accertamento causale secondo il criterio civilistico del più probabile che non: le prove di funzionamento dell’impianto sono state ritenute causa dei danni ai caloriferi.

  • art. 2697 c.c.

    La giurisprudenza di questa Corte è tuttavia consolidata nell’affermare che la valutazione del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito non è censurabile in cassazione; – nè ai sensi dell’art. 2697 c.c., la cui violazione è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata (cfr. Cass. Sez. Un. 16598 del 2016);

    La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione quando il giudice abbia ripartito erroneamente l’onere della prova, non quando la parte contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La giurisprudenza di questa Corte è tuttavia consolidata nell’affermare che la valutazione del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito non è censurabile in cassazione; – nè ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., la cui violazione (sindacabile peraltro sub art. 360 c.p.c., n. 5) si configura solo allorchè si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; Cass. 11 dicembre 2015, n. 25029; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960).

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con una contestazione del peso attribuito alle prove: ricorre nei casi specifici indicati, come l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti o di prove acquisite fuori dai limiti legali.

  • art. 116 c.p.c.

    La giurisprudenza di questa Corte è tuttavia consolidata nell’affermare che la valutazione del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito non è censurabile in cassazione; – nè ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., la cui violazione (sindacabile peraltro sub art. 360 c.p.c., n. 5) si configura solo allorchè si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; Cass. 11 dicembre 2015, n. 25029; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960).

    La violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile nei casi in cui siano disattese prove legali o elementi soggetti a valutazione siano trattati come prova legale senza apprezzamento critico; non permette di rimettere in discussione la valutazione di merito delle risultanze istruttorie.

  • art. 1917 c.c.

    Con riferimento ai danni conseguenti alla rottura delle valvole di detenzione, tra cui, secondo la Corte d’appello, rientrano i danni al parquet, la compagnia assicuratrice aveva aperto apposita pratica risarcitoria, corrispondendo alla C. un importo di Euro 1.260,00, così implicitamente riconoscendo la tempestività della denuncia.

    La Corte ha considerato l’apertura della pratica e il pagamento parziale da parte dell’assicuratore elementi incompatibili, per i danni interessati, con l’apodittica affermazione di tardività della denuncia; la questione della copertura va riesaminata anche alla luce delle condizioni della polizza.

  • art. 2051 c.c.

    Il motivo è inammissibile, poichè il ricorrente non censura in maniera specifica la ratio decidendi del capo della sentenza impugnata che ha escluso la corresponsabilità del Condominio, tra l’altro, ritenendo che quest’ultimo avesse dimostrato di essere intervenuto tempestivamente ponendo in essere ogni condotta esigibile per evitare ulteriori danni, i quali, quindi, dovevano considerarsi derivanti da fatto del terzo non prevedibile nè evitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità.

    La censura relativa alla responsabilità da custodia deve confrontarsi specificamente con la ratio della decisione impugnata; nel caso concreto il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché non ha contestato adeguatamente la valutazione del fatto del terzo quale causa imprevedibile e inevitabile idonea a interrompere il nesso causale.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    La giurisprudenza di questa Corte è tuttavia consolidata nell’affermare che la valutazione del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito non è censurabile in cassazione; – nè ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., la cui violazione (sindacabile peraltro sub art. 360 c.p.c., n. 5) si configura solo allorchè si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; Cass. 11 dicembre 2015, n. 25029; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960).

    Il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione generale delle prove; le censure sulle regole di valutazione probatoria devono ricondursi ai vizi ammessi, mentre l’omesso esame richiede l’indicazione di un fatto decisivo nei limiti previsti dalla norma.

Massime di principio

  • La contestazione della valutazione delle prove svolta dal giudice di merito non integra, di per sé, violazione dell’art. 2697 c.c.: tale violazione ricorre quando l’onere probatorio sia stato attribuito alla parte diversa da quella onerata.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere in cassazione una nuova ponderazione delle risultanze istruttorie; occorre dedurre una delle specifiche anomalie riguardanti l’acquisizione o il valore legale delle prove indicate dalla giurisprudenza.
  • Nel giudizio civile, il nesso causale può essere accertato secondo il criterio del più probabile che non, sulla base di una valutazione complessiva degli elementi di prova, inclusi gli accertamenti tecnici e la cronologia degli eventi.
  • La motivazione sull’inoperatività della copertura assicurativa non può limitarsi ad affermare la tardività della denuncia quando la compagnia abbia aperto una pratica e corrisposto un indennizzo per i danni interessati; deve inoltre essere esaminata la deduzione relativa al dies a quo del termine previsto dalla polizza.
  • Il ricorso incidentale è inammissibile se non censura specificamente la ratio decidendi che sostiene il capo impugnato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeAppaltoImpugnazioni
RamiResponsabilità civileContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggiore

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